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Viterbo - Economia - A dichiararlo è Giancarlo Turchetti, segretario della Uil, che interviene sui licenziamenti

“Il Job act? Meno diritti e disparità contrattuali”

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Giancarlo Turchetti

Giancarlo Turchetti 

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Un incrocio pericoloso tra licenziamento facile e generosi sconti alle imprese, sgravi alle aziende superiori agli indennizzi per i lavoratori, meno diritti e disparità contrattuali e sul posto di lavoro. Questo è il Job Act. In sintesi, un insieme di norme tutte concentrate sulle imprese con interventi ‘quasi a pioggia’, senza alcun vantaggio per le famiglie dei lavoratori. Di fatto, una pericolosa sudditanza dei cittadini nei confronti dei datori di lavoro. Cosa proponiamo? La Uil propone che un’azienda che licenziasse illegittimamente dovrebbe almeno dare a titolo di risarcimento anche l’ammontare degli sgravi di cui ha usufruito”.

A dichiararlo è Giancarlo Turchetti, Segretario Generale dell’Unione Italiana del Lavoro di Viterbo, in base ad uno studio della Uil dedicato appunto a Job Act e licenziamenti. Studio consultabile integralmente sul sito della Uil Viterbo.

“Una situazione paradossale e intollerabile. Un vero e proprio ritorno al passato – prosegue Giancarlo Turchetti – In base alle simulazioni fatte dalla Uil e pubblicate nello studio, per quanto riguarda gli indennizzi in caso di licenziamento si evince che le imprese potrebbero avere dei benefici ad assumere per poi licenziare, soprattutto se il bonus assunzione diventa strutturale.

Questi benefici – sottolinea il Segretario Generale della Uil Viterbo – potrebbero variare dai 763 euro ai 5 mila euro se si licenzia entro il primo anno (a seconda dei mesi di indennizzo); mentre se si licenzia alla fine dei tre anni i benefici variano dai 12 ai 15mila euro. Non solo, ma chi è stato assunto dopo il Jobs Act avrà un trattamento diverso, e peggiore, rispetto a chi è stato assunto prima. Chi ha due contratti part-time, uno firmato prima del Jobs Act e uno dopo, vivrà anche in tal caso due situazioni molto diverse l’una dall’altra, anche se la prestazione è la stessa”.

“La Uil – si spiega nello studio – ha calcolato i benefici per l’azienda facendo il saldo tra somme a credito e a debito in caso di assunzione e licenziamento con il nuovo contratto agevolato dalla decontribuzione.

Si è considerato il costo dell’indennizzo pari, a seconda delle simulazioni, ad 1 ½ mensilità o a 2 mensilità per anno lavorato, calcolando anche l’ipotesi, che sta emergendo nel dibattito, di fissare un’indennità minima (c.d. scalino) di 3 o 4 mensilità se il licenziamento avviene entro il 1° anno. In particolare, se l’indennizzo fosse fissato in 1 ½ mensilità e se il licenziamento avvenisse entro il primo anno, per un reddito di 22 mila euro il saldo per l’azienda sarebbe positivo di 5 mila euro, che passerebbero a 15 mila euro se il licenziamento avvenisse dopo 3 anni.

Prevedendo, invece, l’introduzione di un’indennità minima (scalino) di 3 mensilità, il saldo, per un licenziamento dopo il primo anno per un reddito di 22 mila euro, scenderebbe a 2.450 euro. Con questo stesso meccanismo, il licenziamento diventerebbe “sconveniente” per l’azienda nell’ipotesi di redditi superiori ai 40 mila euro. Se si prendesse in considerazione un indennizzo di 2 mensilità/anno, il beneficio per le aziende ad assumere e licenziare dopo un anno una lavoratrice o lavoratore con uno stipendio di 22 mila euro, sarebbe di 4 mila euro, che salirebbero a 12 mila euro in caso di licenziamento dopo 3 anni.

Se la soglia minima dell’indennizzo fosse di 4 mensilità, il beneficio per le aziende scenderebbe a 763 euro. La convenienza scomparirebbe solo in presenza di redditi superiori ai 30 mila euro.

“Fermo restando che riteniamo inaccettabile il licenziamento illegittimo – sottolinea invece Guglielmo Loy, Segretario Confederale UIL – sarebbe comunque opportuno che l’azienda non ottenesse alcun vantaggio nel licenziare. Per questo la UIL, al posto di tanti ‘bizantinismi’, ritiene che i Decreti Legislativi dovrebbero prevedere, in caso di licenziamento illegittimo, che al lavoratore, oltre l’indennizzo, debba essere riconosciuto anche l’ammontare degli sgravi contributivi e fiscali goduti dall’azienda nel corso degli anni per quel lavoratore.

In questo modo si renderebbe “meno conveniente” licenziare: dopo un anno di lavoro ad un dipendente licenziato andrebbero a titolo di “risarcimento” tra i 10.500 euro ed i 15 mila euro, a secondo delle ipotesi dell’indennizzo; dopo 3 anni tra i 31.600 euro ed i 34 mila euro; dopo 5 anni tra i 39 mila euro ed i 43 mila euro.

Infine – conclude Loy – è bene ricordare, che licenziare in Italia è possibile (oltre 900.000 lavoratori nel 2013) come certificano i dati del Ministero del Lavoro: oggetto della discussione di questi giorni sono solo i casi nei quali un Giudice ha stabilito la illegittimità di tale scelta aziendale”.

Uil Viterbo


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26 gennaio, 2015

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