Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo la lettera che i consiglieri di minoranza Paola Peruzzi, Salvatore Carai e Angelo Brizi hanno inviato al prefetto riguardo il consiglio comunale al quale non sarebbero stati invitati – I sottoscritti Consiglieri Comunali del Comune di Montalto di Castro, Avvocato Paola Peruzzi, Salvatore Carai e Angelo Brizi,
premesso
Che in data 23 luglio 2015 si è tenuto consiglio comunale del quale non è stata effettuata la convocazione ai consiglieri Peruzzi e Brizi;
Che difatti alcuna comunicazione è pervenuta alla Pec dell’avvocato Paola Peruzzi (paola.peruzzi@pecavvocaticivitavecchia.it), cui la presidenza del Consiglio comunale ha sempre inviate le notifiche e comunicazioni a far data dal 2012;
Che nessuna notificazione della assise è pervenuta al consigliere Angelo Brizi, il quale, non avendo la possibilità di utilizzare Pec, aveva richiesto che le convocazioni e comunicazioni gli venissero spedite in forma cartacea con racc.a.r. secondo quanto previsto dal regolamento comunale vigente;
Che ai sensi del regolamento comunale approvata in data 30 aprile 2015 (che si allega), all’art. 26, si prevede la necessità della previa convocazione a mezzo Pec o RACC.A.R. con 5 giorni di anticipo sulla data di convocazione in caso di assise ordinaria;
Che con Pec del 22 luglio 2015 l’Avvocato Paola Peruzzi chiedeva informazioni al segretario sulla eventuale convocazione di un consiglio comunale, sulla data e l’ora della riunione e in merito alle modalità di notifica, ma alla detta PEC non è stata mai data risposta;
Che in consiglio comunale si è comunque tenuto in data 23 luglio 2015, nonostante il fatto che il Consigliere Moroni facesse presente che la irritualità di convocazione rendeva necessaria la invalidazione della seduta e la nuova fissazione del consesso;
considerato
Che quanto accaduto ha pesantemente leso le prerogative riconosciute alla opposizione in quanto, si è poi saputo, che alla assise del 23.7.2015 erano state portate all’ordine del giorno delle rilevanti interrogazioni, tra cui una inerente al singolare conferimento di incarico per la fornitura e posa in opera di alcune costose fioriere effettuata non dalla Giunta ma dal singolo assessore
Che quindi era necessario ottenere in Consiglio Comunale una risposta chiarificatrice con riferimento alle presentate interrogazioni e, in particolare, in merito al criterio di scelta della ditta che l’assessore, in via del tutto arbitraria, aveva scelto e incaricato per la somministrazione di alcune fioriere;
Che la mancata partecipazione dei consiglieri di opposizione, firmatari delle interrogazioni, è stata considerata come rinuncia all’interrogazione con ciò concretando una gravissima lesione dello ius ad officium dei consiglieri stessi.
Che nell’assise del 23 luglio si discuteva del bilancio di previsione, fulcro del sistema comunale e momento di verifica della politica di spesa della amministrazione.
Che, inoltre, si è saputo che all’o.d.g. risultava anche incluso un punto relativo all’approvazione di un debito fuori bilancio per il pagamento di compensi professionali a un architetto per il quale – considerata la sua nomina a responsabile dell’ufficio urbanistica e il rischio di conflitto di interessi con l’attività svolta anche a favore di una società partecipata dall’ente – l’opposizione con apposita interrogazione già aveva posto in evidenza il problema della incompatibilità e della necessità, da parte del Comune, di recuperare tutti gli importi allo stesso già versati e, pertanto, la mancata partecipazione all’assise e la mancata possibilità di chiedere ulteriori spiegazioni sulla questione, proprio in relazione alla precedente interrogazione presentata, comportava ulteriore pesante riduzione del ius ad officium dell’opposizione consiliare e dei consigliere non ritualmente convocati.
rilevato
E’ principio consolidato che l’irritualità della convocazione rientra tra le vicende che arrecano un vulnus alle prerogative del consigliere comunale pregiudicandone il corretto svolgimento in quanto producono la lesione del proprio ius ad officium, ergo la possibilità di esercitare con pieno e libero convincimento il munus pubblico del quale è stato investito e ciò a causa dell’irrituale convocazione dell’organo consiliare.
Ciò ha comportato un’inibizione nell’espletamento dei diritti propri dello status di consigliere e la conseguente impossibilità ad esercitare le facoltà espressamente previste dall’art. 43 del Testo Unico Enti Locali D. Lgs. 267/2000.
Nel caso di specie risulta violato il principio di ragionevolezza, buon andamento, imparzialità e buona amministrazione cui deve essere improntato l’agire dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, nonché è stata concretata la violazione dell’art. 1 della L. 241/90 in base al quale l’attività amministrativa deve perseguire i fini determinati dalla legge “ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”.
Chiara qui è la legittimazione dei consiglieri assenti a impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte (così sent. 31 gennaio 2001 n. 358) stante la compressione di una prerogativa del loro ufficio protetta dall’ordinamento generale, avuto riguardo “alla natura ed al contenuto della delibera impugnata” e non già delle norme interne relative al funzionamento dell’organo (sentenza 15 dicembre 2005 n. 7122).
Tanto premesso, considerato e rilevato
Chiedono
che vengano adottati i necessari provvedimenti per garantire l’osservanza e il rispetto della vigente normativa stante la palese invalidità della convocazione del Consiglio Comunale e di tutte le delibere in quel contesto approvate, nonché di ogni atto alle stesse collegato o successivo.
Con espressa richiesta di audizione e con riserva di produrre tutta la documentazione richiamata e necessaria.
Paola Peruzzi
Salvatore Carai
Angelo Brizzi
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