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Viterbo - Lo annuncia il deputato Pd Alessandra Terrosi dopo l'approvazione della scorsa settimana

“L’agricoltura sociale è legge”

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Alessandra Terrosi

Alessandra Terrosi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La scorsa settimana è stata approvata in sede legislativa la legge che reca disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Il testo uscito dalla terza lettura alla Camera è lo stesso licenziato dal Senato: il mondo agricolo e quello del sociale erano in attesa di questa legge da molti mesi e finalmente tale aspettativa è stata premiata.

Cosa si intende per agricoltura sociale secondo la legge appena approvata? Si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, che portino innanzi tutto all’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati come definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4) del Reg. (Ue) n. 651/2014 della Commissione, di persone svantaggiate come definite dalla legge n. 381/1991 e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.

Sono anche considerate agricoltura sociale quelle attività sociali e di servizio alle comunità locali che utilizzano le risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.

Il punto c) dell’articolo 2 definisce agricoltura sociale le prestazioni e i servizi che affiancano e sono di supporto alle terapie mediche, psicologiche e riabilitative tese a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.

Infine anche i progetti finalizzati alla educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso la formula delle fattorie sociali e didattiche, comprese le attività di agrinido e quelle di accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica rientrano nella definizione di agricoltura sociale.

Il primo dei sette articoli in cui è strutturato il testo definisce le finalità della legge: l’agricoltura sociale è riconosciuta come un aspetto della multifunzionalità e, in tale ambito, l’azienda agricola può fornire servizi socio-sanitari, educativi e promuovere l’inserimento socio-lavorativo nelle aree rurali.

Viene rimarcato quindi il ruolo centrale dell’azienda agricola, ribadito al comma 3 del successivo articolo 2, nel quale si asserisce che le attività di agricoltura sociale costituiscono attività connesse: le aziende agricole quindi potranno dotarsi di figure professionali specializzate quali gli operatori sociali ed eseguire investimenti dedicati.

Giova sottolineare che i fabbricati rurali presenti sul fondo e dedicati alle attività di agricoltura sociale mantengono il requisito della ruralità ed inoltre le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente destinandolo alle attività di agricoltura sociale.

Quest’ultima, tuttavia, può essere realizzata anche dalle cooperative sociali che svolgano in modo prevalente l’attività agricola, nonché in associazione con le cooperative sociali, con le imprese sociali e con le associazioni di promozione sociale.

Nella legge vengono individuati alcuni interventi di sostegno che Regioni, Province autonome e Comuni possono mettere in atto e che vanno dalla possibilità di prevedere criteri di priorità nella predisposizione dei bandi di gara relativi ai servizi di fornitura di prodotti agroalimentari provenienti da agricoltura sociale finalizzati al loro utilizzo nelle mense pubbliche, alla possibilità di definire criteri di priorità nell’ambito delle operazioni di alienazione dei terreni demaniali agricoli, compresi i beni confiscati alla mafia, alla previsione di misure specifiche nei piani di sviluppo rurale.

Infine l’ultimo articolo promuove la istituzione dell’osservatorio sull’agricoltura sociale, importante strumento di raccordo delle tante esperienze sviluppatesi nel tempo, i cui compiti attengono, ad esempio, alla definizione di criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese di agricoltura sociale, per il monitoraggio delle loro attività sul territorio nazionale anche al fine di diffusione delle buone pratiche e per la loro valutazione, alla promozione della integrazione dell’agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, alla proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale.

Alessandra Terrosi


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10 agosto, 2015

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