Condividi: Queste icone linkano i siti di social bookmarking sui quali i lettori possono condividere e trovare nuove pagine web.
    • Facebook
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Google Bookmarks
    • Webnews
    • YahooMyWeb
    • MySpace
  • Stampa Articolo
  • Email This Post

Bagnaia - Non potranno essere consumati in contenitori di vetro nelle vie pubbliche o aperte al pubblico e in ogni luogo pubblico o di uso pubblico

Fuoco S. Antonio, no agli alcolici in strada

Condividi la notizia:

Bagnaia - Il sacro fuoco di Sant'Antonio

Bagnaia – Il sacro fuoco di Sant’Antonio 

Bagnaia - Il sacro fuoco di Sant'Antonio

Bagnaia – Il sacro fuoco di Sant’Antonio 

Bagnaia - Il sacro fuoco di Sant'Antonio

Bagnaia – Il sacro fuoco di Sant’Antonio 

Bagnaia - Il sacro fuoco di Sant'Antonio

Bagnaia – Il sacro fuoco di Sant’Antonio 

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo l’ordinanza firmata dal sindaco Leonardo Michelini in occasione dei festeggiamenti di S. Antonio a Bagnaia il 16 e il 17 gennaio – Preso atto che nelle giornate del 16 e 17 gennaio pp.vv. nella Frazione di Bagnaia di questo Comune, nell’ambito dei festeggiamenti di S.Antonio Abate, avrà luogo l’accensione del Sacro Fuoco con varie iniziative che si protrarranno per tutta la notte;

– vista la nota della Questura di Viterbo prot.n. Cat.A.4/Gab.2016 dell’l1/01/2016, agli atti d’ufficio, con la quale per tale occasione, attesa la notevole affluenza di pubblico durante lo svolgimento della manifestazione e anche in considerazione delle turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica che potrebbero essere determinate da eventuali intemperanze dei numerosi giovani che, come di consueto, parteciperanno all’evento, oltre alla predisposizione di specifiche misure di vigilanza volte a garantire un puntuale controllo del territorio, veniva fatta richiesta al Sindaco del Comune di Viterbo di valutare l’opportunità di disporre per l’occasione il divieto di consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito dalle ore 14,00 del 16 gennaio p.v. alle ore 14,00 del 17 gennaio p.v., nonché il divieto di vendere bevande alcoliche o superalcoliche per asporto dalle ore 00,00 alle ore 14,00 del 17 gennaio p.v.;

– Avuto riguardo alle determinazioni assunte in materia da parte del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, in relazione a particolari misure già adottate per l’interdizione in orario notturno dell’utilizzo di bottiglie e recipienti in vetro e della vendita per asporto e del consumo di bevande alcoliche nelle aree e spazi pubblici, definendo altresì gli orari di vigenza delle misure in questione e le sanzioni amministrative da applicare agli inottemperanti;

– Preso atto di quanto comunicato nelle vie verbali da parte dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Viterbo;

– Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto della Provincia ai sensi dell’articolo 54, 4° c. del D.L.vo 18/08/2000, n.267- ricevendone il relativo assenso;

– Ritenuto pertanto di dovere provvedere al riguardo in via contingibile ed urgente a tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica, adottando misure a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di migliorare nel territorio comunale le condizioni di vivibilita’, la convivenza civile e la coesione sociale;

– Visto l’articolo 54 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, recante il T.U.EE.LL., come da ultimo modificato con D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125;

– Visto il Decreto del Ministro dell ‘Interno 05/08/2008, recante “fllco/umità pubblica e sicurezza urballa: defilliziolle e ambiti di applicaziolle”, pubblicato sulla G.U. n.186 del 09/08/2008;

– Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n.115 del 4-7 aprile 2011, di dichiarazione di parziale~ in costituzionalità del comma 4° dell’articolo 54 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, recante il T. U.EE.LL., come da ultimo modificato con D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125, più sopra citato;

– Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana adottato con D.P. n.66 dell’8/02/1935 e dalla G.P.A. con Decisione n.452 dell’l/04/1935;

– Vista la legge 30/03/2001, n.l25, e s.m.i., recante la “Legge quadro iII materia di a/co/ e di problemi a/co/corre/ati” , e la normativa vigente in materia;

– Vista la legge 24/11/1981, n.689 e s.m.i.;

– Visto il D.L.vo 18/08/2000, n.267, recante il T.U.EE.LL. e s.m.i., con particolare riferimento all’ art. 7 -bis;

ORDINA

Per quanto sopra indicato, sul territorio della Frazione di Bagnaia di questo Comune, senza pregiudizio della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla legge 30/03/2001, n.125, e s.m.i.:

1) con effetto dalle ore 14,00 del giorno 16 gennaio p.v. alle ore 14,00 del giorno 17 gennaio p. v., è fatto divieto per chiunque di consumare bevande alcoliche in contenitori di vetro nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito ed in ogni luogo pubblico o di uso pubblico;

2) con effetto dalle ore 00,00 alle ore 14,00 del giorno 17 gennaio p.v., è’ fatto divieto agli esercenti operanti a qualsiasi titolo di vendere bevande alcoliche o superalcoliche per l’asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione ed al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo;

AVVERTE

che, fatta salva l’applicazione di più gravi sanzioni penali e della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla legge 30/03/2001, n.125, e s.m.i., ai sensi dell’art.7 bis del D.L.vo n.267/00 e s.m.i., ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00;

DETERMINA

al riguardo di stabilire, ai sensi della L. 24/11/1981, n.689 e s.m.i.: per la violazione del divieto di cui al punto sub 1) di cui più sopra, il pagamento in misura ridotta per estinguere l’ illecito con ogni effetto liberatorio, in euro 150,00; per la violazione del divieto di cui al punto sub 2) di cui più sopra, l’ordinario pagamento in misura ridotta per estinguere l’ illecito con ogni effetto liberatorio già previsto dalla legge, pari ad euro 50,00;

MANDA

agli Agenti ed Ufficiali delle Forze dell ‘Ordine e di Polizia per la vigilanza sull ‘osservanza del presente provvedimento.

Il sindaco Leonardo Michelini


Condividi la notizia:
14 gennaio, 2016

                               Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY

Test nuovo sito su aruba container https://www.tusciaweb.it/e-morta-irene-cara-vinse-loscar-per-fame-e-flashdance/