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Regione - Il parere favorevole con osservazioni al provvedimento di Giunta

Reti impresa su strada, ok in commissione

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La sede della Regione Lazio

La sede della Regione Lazio 

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Parere favorevole a maggioranza e con osservazioni da parte dell’ottava commissione del Consiglio regionale del Lazio, competente in materia di commercio, allo schema di delibera di Giunta sulle reti di impresa tra attività economiche su strada (n. 144/2016).

Le osservazioni, scaturite dal dibattito che si era svolto nella precedente seduta del 25 febbraio scorso, riguardano principalmente il ruolo dei soggetti pubblici nelle reti di impresa, le funzioni dei soggetti pubblici e i requisiti del manager di impresa.

La legge regionale definisce “reti di imprese tra attività economiche su strada” i luoghi complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato, in forma societaria o consortile, di attività economiche su strada. Si tratta di imprese commerciali, di somministrazione, artigianali, turistiche, di intrattenimento, culturali, di servizi, compresi i mercati rionali giornalieri, quelli periodici, nonché le attività commerciali su aree pubbliche in generale.

Il voto, durante la seduta presieduta da Daniele Fichera, ha dato via libera al provvedimento che torna ora in Giunta per l’approvazione definitiva. Ad accompagnare il parere alcune osservazioni:

una serie di modifiche all’art. 3 vuole eliminare il comune come ente capofila della rete di impresa e introdurre, al contempo, il ruolo dei Municipi di Roma capitale, accanto a quello dei comuni del Lazio, in ordine alla gestione e all’utilizzo del finanziamento regionale. Ulteriori modifiche all’art. 4 collocano gli enti pubblici (comuni e municipi di Roma capitale, nonché le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura) tra i soggetti partecipanti alle reti di impresa solo in seconda battuta, con successiva adesione, anziché nella fase della loro costituzione, la cui iniziativa è lasciata ai soggetti economici; si introduce inoltre, sempre con modifica dell’art. 3, un livello sovracomunale delle reti di impresa, che possono essere individuate anche sul territorio di due o più comuni;

si riordina la parte riguardante le funzioni del comune attraverso l’introduzione di un nuovo comma, il 5, allo stesso articolo 3;

cambiano i requisiti numerici cui la costituzione delle reti di impresa è assoggettata, disciplinate dall’art. 4;

ridotti i compensi massimi del manager di impresa di cui l’art. 9 del provvedimento prevede che la rete possa decidere di dotarsi.

La necessità del provvedimento che ha ricevuto oggi parere favorevole nasce dal fatto che, in base alla normativa, la Giunta stabilisce le modalità per la costituzione delle reti di imprese e quelle per la presentazione da parte dei comuni dei programmi relativi, i criteri e le modalità per la selezione degli stessi e per la concessione dei relativi finanziamenti e la misura massima del finanziamento.

Quanto ai programmi, questi, concordati dai comuni con i soggetti aderenti alle reti di imprese, riguardano l’organizzazione di un sistema locale di offerta produttiva integrata e articolata tra attività commerciali, turistiche e di servizi, la realizzazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale e l’offerta di servizi alle imprese aderenti.

Regione Lazio

 


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3 marzo, 2016

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