Nepi – “Il tiro con l’arco? Assolutamente no”. Perché? “Perché quel terreno è agricolo”. E’ la risposta che il comune di Nepi avrebbe dato a una coppia intenzionata ad avviare un’attività di tiro con l’arco, negandogli il permesso a costruire e ordinandogli la demolizione delle strutture già realizzate.
Secondo l’amministrazione comunale, quegli edifici destinati “ad attività amatoriale sportiva” erano “incompatibili con la classificazione del fondo come agricolo” e “l’aumento di volumetria eccederebbe i limiti previsti”. La coppia si è così rivolta al Tar, “deducendo l’illegittimità, sotto profili di violazione di legge ed eccesso di potere, del diniego di permesso di costruire in sanatoria e del conseguente ordine di demolizione delle opere realizzate”.
Nella sentenza, il tribunale amministrativo descrive gli appellanti come “studiosi e appassionati di cultura orientale. Utilizzano la proprietà, oltre che per attività di tipo agricolo, anche per ospitare incontri ed eventi amatoriali che riguardano l’arco giapponese (kyudo), la spada giapponese (iaido), la calligrafia giapponese (shodo), i bonsai e l’arte di arrangiare i fiori (ikebana), le cerimonie del tè e così via”.
Il Tar accoglie il loto ricorso, dopo aver “accertato sia la conformità urbanistica dei manufatti ai fini dell’ottenimento del permesso di costruire, sia l’assoluta irrilevanza della loro contestata effettiva utilizzazione”. Il tribunale amministrativo spiega che “il diniego tradisce il grave equivoco di fondo in cui è incorsa l’amministrazione, tra la tipologia costruttiva dei manufatti e l’uso effettivo che il cittadino a buon ragione decide di farne”.
Il Tar ricorre al “principio di libertà (è lecito tutto ciò che non è espressamente vietato) che caratterizza ogni moderno stato laico di diritto dal 1800 a oggi, e che oggi, alla stregua dei principi di derivazione comunitaria di ragionevolezza e proporzionalità, rendono irreparabilmente illegittimo ogni atteggiamento dell’amministrazione a sfondo ‘morale’ volto a sostituire e sovrapporre il giudizio o pregiudizio del funzionario alla libera scelta del cittadino circa il bene e il male, nei limiti del lecito fissati dall’ordinamento”.
Il Tar, inoltre, sottolinea che “il diniego contrasta con il piano regolatore che comprende anche l’attività agrituristica, che include pure l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, palesando la compatibilità di tali impieghi con la vocazione agricola dell’area indipendentemente dall’apertura di un agriturismo”.
La sentenza risale al 2011. Ma a più di cinque anni di distanza, la coppia non avrebbe “ancora ottenuto il permesso di costruire”. Anzi, avrebbe “ricevuto dal comune di Nepi il preavviso di diniego del titolo richiesto, motivato dall’amministrazione con una nuova valutazione della conformità urbanistica dei manufatti”. Gli appellanti sono ricorsi nuovamente al Tar, chiedendo anche “la condanna del comune al risarcimento del danno da ritardo nella misura di 100 euro per ogni mese, a decorrere dal 21 gennaio 2012. Oltre a interessi e rivalutazioni”.
Per il tribunale amministrativo, ancora una volta, il ricorso è fondato. “L’amministrazione – spiega nell’ultima sentenza, datata luglio 2017 – è obbligata a ottemperare alla sentenza del 2011 e a rilasciare il permesso di costruire in sanatoria”. E “per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza (del comune, ndr), nomina il prefetto di Viterbo come commissario”.
Il Tar, nel rigettare la richiesta degli appellanti relativa al danno da ritardo o alla penalità di mora (perché, scrive, “manca qualsiasi allegazione circa il concreto pregiudizio patito per l’inerzia dell’amministrazione”), “condanna il comune di Nepi al pagamento delle spese di giudizio”. Che quantifica in mille euro.
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