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Tuscia in fiamme - Parla Leonardo Mareschi, comandante del gruppo carabinieri forestali di Viterbo - Pene severe per chi provoca roghi bruciando stoppie nel periodo vietato

“Rischia il carcere chi provoca involontariamente un incendio…”

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Leonardo Mareschi

Leonardo Mareschi

 

Incendio tra Farnese e Ischia di Castro

Incendio tra Farnese e Ischia di Castro

 

Orte - Incendio in località Petignano

Orte – Incendio in località Petignano

Viterbo – Divieto assoluto di bruciare le stoppie per tutto il periodo estivo. Lo dice la legge nazionale, ma lo dice anche la legge regionale, nonché le ordinanze sindacali, emesse durante la stagione calda a rinforzo della normativa e per scoraggiare i trasgressori. Severissime le pene. 

Se scoppia un incendio e si propaga, si rischia l’incriminazione per incendio colposo, che prevede anche il carcere. Con pene fino a cinque anni di reclusione. Fatto sta che, vuoi per eccesso di zelo, ogni anno si ripete puntualmente il fenomeno degli incendi provocati da chi brucia stoppie nel suo terreno contro legge. 

Pochi giorni fa, a Orte, la tragedia di un pensionato di 95 anni, trovato carbonizzato tra i resti di un rogo che si era sviluppato nei pressi della sua abitazione. Tra Ischia e Farnese una serie di roghi dietro i quali ci sarebbe la mano dell’uomo.

E’ categorico Leonardo Mareschi, il comandante del gruppo carabinieri forestali di Viterbo, alla guida del Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale (Nipaf), lo stesso che il 22 agosto ha arrestato un trentanovenne di Vetralla per incendio doloso…
“E’ vietato bruciare le stoppie nel periodo a rischio incendi. Nel caso del Lazio, la Regione ha fissato come periodo a rischio incendi quello che va dal 15 giugno al 30 settembre. Periodo che può essere prolungato, se l’andamento della stagione è tale da renderlo necessario”.

Che tipo di sanzioni sono previste per chi non ottempera e si fa pizzicare mentre brucia delle sterpaglie sul suo terreno nel periodo in cui questo non è consentito?
“Le sanzioni sono quelle previste dalla legge 353 del Duemila oppure dalla legge regionale e possono essere sia di tipo amministrativo che penale. A seconda della gravità della condotta, è prevista la reclusione anche senza il dolo”.

Reclusione? Anche se non c’era la volontà di provocare un incendio?
“Sì. In questo caso si parla di incendio colposo, non voluto, ma scoppiato a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, quindi reato a tutti gli effetti e come tale punito dalla legge. Si rischiano da uno a cinque anni di reclusione. In base all’articolo 449 del codice penale la circostanza che il fuoco sia sorto per causa accidentale, o sia stato appiccato da altri, non esclude la responsabilità di chi, colposamente, abbia creato le condizioni per il suo ulteriore propagarsi”.

Il presunto piromane seriale arrestato nei giorni scorsi a Viterbo con l’accusa di avere provocato dolosamente forse più di un incendio è già finito in carcere…
“L’incendio doloso è un reato molto grave, vuol dire che c’è la consapevolezza e la volontà di commettere un reato, quindi è punito molto severamente dal codice penale. Per intenderci, chiunque provochi dolosamente un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, rischia la reclusione da quattro a dieci anni. Ma altrettanto severa è la legge per chi provoca colposamente un incendio”.

E’ vero che il conduttore di un terreno agricolo, durante il periodo estivo, deve realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco?
“Rientra tra gli obblighi. La legge regionale prevede la pulizia delle aree limitrofe alla viabilità, un onere a carico dei conduttori, che però per eliminare i residui non possono appiccare fuochi. Per eliminare i residui vegetali di origine agricola attraverso l’abbruciamento bisogna aspettare l’autunno. E in quantità limitate, non più di tre metri cubi di residui per ogni ettaro”. 

Silvana Cortignani


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2 settembre, 2017

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