Viterbo – L’art. 109 del Tulps stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i responsabili di strutture di accoglienza non convenzionali, debbano comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero Interno.
Al riguardo – si legge in una nota della questura – il recente decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha chiarito che gli stessi obblighi si applicano anche ai locatori o sublocatori che affittano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
I cittadini interessati per adempiere a tale incombenza dovranno accreditarsi alla questura di Viterbo seguendo le istruzioni pubblicate sul sito web – “Link sportello virtuale”.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla sala operativa della questura di Viterbo.
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