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Cassazione - Annullata la sentenza di secondo grado in seguito al ricorso dell'attuale direttore viterbese di Videonews - Presunte vittime due poliziotti al centro di una trasmissione su Rete4

Diffamazione sul caso della Uno bianca, accolto il ricorso del giornalista Claudio Brachino

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La suprema corte di Cassazione

Roma – La suprema corte di Cassazione

Claudio Brachino

Il giornalista Claudio Brachino

Roma – (sil.co.) – Accusato di avere messo in dubbio l’operato di due poliziotti nella trasmissione televisiva “Le storie di Top Secret”, il giornalista viterbese Claudio Brachino, 60anni, attualmente direttore di Videonews, è stato condannato nel 2014 in primo grado dal tribunale di Rimini per omesso controllo e per diffamazione in concorso, assieme allo scrittore e giornalista Sandro Provvisionato, scomparso il 31 ottobre 2017.

Otto mesi al direttore Mediaset, sei mesi a Provvisionato, oltre a una provvisionale da 10mila euro a testa per le parti lese.

Adesso la cassazione, su ricorso di entrambi, ha annullato la successiva sentenza d’appello con rinvio al giudice civile  “affinché riesamini il materiale probatorio a sua disposizione”. 

Presunte vittime sono un sostituto commissario della polizia di stato e un sovrintendente capo. La trasmissione avrebbe messo in dubbio che l’arresto dei criminali della banda della “Uno bianca”, operato dai due poliziotti, fosse avvenuto con le modalità da essi descritte prima e durante il processo celebrato a carico dei responsabili. 

Al centro, la puntata dell’11 marzo 2008 di “Le storie di Top Secret”, la serie televisiva trasmessa da Rete4 e condotta da Brachino, che intervistò Provvisionato, il quale, incalzato dal direttore, avanzò dei dubbi sulla ricostruzione dei fatti di due poliziotti, nonostante la confessione degli assassini.

In secondo grado la corte d’appello di Bologna, preso atto dell’intervenuta prescrizione dei reati, ha prosciolto gli imputati sotto il profilo penale, confermando le statuizioni civili.

Nel ricorso, accolto dagli ermellini con sentenza pubblicata il 22 gennaio 2019, si lamenta il travisamento delle dichiarazioni di Provvisionato nel loro “contenuto di senso”, “essendosi il giornalista limitato a rimarcare l’inverosimiglianza del racconto reso in ordine alla cattura dei malviventi”. Inoltre che non sia stato ritenuto operante il diritto di critica, “esercitato nel rispetto della continenza, dell’interesse pubblico della notizia e della veridicità del fatto”.

 “Non è congruente – secondo la cassazione – il richiamo, operato in sentenza, alla giurisprudenza che pone a carico del cronista, il quale raccolga notizie intorno ad attività di indagine, ‘l’onere di verificarle direttamente’, giacché, nella specie, non risulta che i giornalisti abbiano ‘raccolto notizie’ o svolto propri accertamenti, avendo, al contrario, elaborato soggettivamente notizie emerse nel corso del processo e già di pubblico dominio”.

“Con ciò – si legge ancora – non si nega che attraverso l’apparente manifestazione di una ‘opinione’ sia possibile incorrere nel reato di diffamazione, ma occorre, in tal caso, che il ‘ragionamento’ sottostante sia talmente contorto e oscuro da rivelare, esso stesso, l’intenzione dell’agente di elevare gli argomenti su cui si esercita a pretesto per gettare discredito su una persona determinata”.

Riguardo alla contestata assenza di prova circa la “verità alternativa” sostenuta dai giornalisti nel corso della trasmissione, a fronte di una sentenza passata in giudicato che ha condannato i fratelli Savi sulla base degli atti di indagine posti in essere dai due poliziotti, la tesi è che “in presenza di una sentenza definitiva, non siano consentite ricostruzioni alternative del fatto oggetto di giudizio, se non sulla base di elementi obbiettivi, che è onere del propalante addurre e dimostrare”.

“Tale tesi – dicono gli ermellini – non può essere seguita nella sua assolutezza, giacché costituisce certamente diffamazione l’attribuzione a taluno, in termini di certezza, di un fatto che è invece rimasto non accertato nel corso di un processo. Ma non può escludersi la facoltà dei terzi di operare, sulla base dei fatti accertati in sentenza, ricostruzioni alternative del fatto oggetto di giudizio. Così come non può escludersi la facoltà dei terzi di dubitare della ricostruzione dei fatti operata da un testimone, purché vengano addotti argomenti, per quanto discutibili, dotati di una loro intrinseca ragionevolezza e plausibilità”.

“In conclusione – dice la cassazione – la sentenza va annullata con rinvio al giudice civile affinché, con libertà di giudizio ma senza incorrere nelle criticità sopra evidenzate, riesamini il materiale probatorio a sua disposizione, alla luce dei criteri enunciati”.


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29 gennaio, 2019

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