Viterbo – Pozzo terme dei Papi, fece bene il comune ad andare a gara.
È la sintesi della sentenza del Tar Lazio sul ricorso presentato dalle Terme dei papi contro il comune di Viterbo. La società che ha in gestione il polo termale aveva impugnato l’avviso pubblico di Palazzo dei Priori per assegnare la subconcessione mineraria del “pozzetto Terme dei papi”, la sorgente che alimenta lo stabilimento. Era il lontano 2017.
Due anni dopo i giudici amministrativi hanno in parte dichiarato il ricorso irricevibile e in parte lo hanno respinto. Nulla cambia, dunque, per i gestori delle “Terme dei papi”, quanto a limiti di acqua prelevabili (23 al secondo), mentre arriva una promozione a pieni voti dal Tar dell’operato del comune, all’epoca amministrato dalla giunta Michelini.
“Del tutto legittimamente e doverosamente l’amministrazione comunale ha proceduto all’indizione della procedura selettiva per l’affidamento della subconcessione”, si legge sulla sentenza, emessa dal Tar il 13 novembre ma pubblicata solo nella seconda metà di dicembre.
Alla scadenza della subconcessione, nel 2013, il comune aveva affidato l’acqua alla società Terme dei papi, prima in regime di proroga per un anno, poi come custode fino al 2017, per un massimo di 23 litri al secondo. Scelta contrastata dai gestori che, su questo punto, avevano trascinato il comune davanti al Tar nel 2015: l’azienda riteneva necessari 40 litri al secondo per far funzionare il polo termale, ma anche all’epoca il Tar respinse il ricorso e confermò la quantità dei 23 litri.
Con il nuovo ricorso, nel 2017, i gestori delle Terme dei papi contestavano la scelta della procedura a evidenza pubblica “in luogo dell’affidamento diretto in proprio favore, in quanto già concessionaria della gestione dello stabilimento”. “La legittimità della scelta operata dall’amministrazione – continuano i giudici del Tar – trova fondamento anche nella diversa prospettiva, pure oggetto di contestazioni da parte della ricorrente in relazione, in specie, alla previsioni del bando riferite ai quantitativi di acqua emungibili, della discrezionalità dell’ente, al quale certamente compete stabilire le modalità di gestione valutate più congrue”. Anche e soprattutto “nella prospettiva imprescindibile di salvaguardia del bacino termale”.
A detta del Tar, “la determinazione dei quantitativi di acqua emungibili consta aver costituito oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’amministrazione”. Il tetto massimo di 23 litri d’acqua al secondo, insomma, sarebbe “rispondente all’esigenza di salvaguardare l’ambiente anche sotto il profilo idrogeologico”.
In proposito, i giudici amministrativi della sezione seconda bis citano anche lo studio del professore di Geologia Vincenzo Piscopo, “utile elemento a riprova della necessità di un intervento delle amministrazioni pubbliche a garanzia di un utilizzo sostenibile delle risorse idrotermali, senza trascurare lo sviluppo delle attività imprenditoriali”.
Documenti: La sentenza del Tar sul ricorso del gestore delle Terme dei papi
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY