Soriano nel Cimino – “Servizio di asporto fatto anche in auto e attività aperte dalle 8,30 alle 19 nei giorni feriali”.
Il sindaco di Soriano nel Cimino Fabio Menicacci emana un’ordinanza con “ulteriori disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” contentente provvedimenti che saranno validi dal 4 e fino al 17 maggio.
“Dato atto – si legge nell’ordinanza sindacale – che l’attuale situazione richiede ancora il permanere di alcune azioni di eccezionalità ed urgenza al fine della tutela della sanità pubblica” e che “le misure adottate con la presente ordinanza non sono in contrasto con i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Lazio per il contenimento dell’epidemia” ordina “di stabilire l’orario di apertura e chiusura al pubblico per la vendita di qualsiasi settore individuato sia dal dpcm dell’11 marzo, dal Dpcm del 10 aprile che dalle ordinanze del presidente della Regione Lazio, ad eccezione delle farmacie parafarmacie, tutti giorni feriali dalle 8,30 alle 19 e i giorni festivi dalle 8,30 alle 13;
Di stabilire l’orario di apertura e chiusura per le attività specializzate per la vendita di prodotti agricoli e materiali edili solo per i giorni feriali dalle 7 alle 19 con obbligo di chiusura per i giorni festivi;
Come previsto dal dpcm del 26 aprile, le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto.
La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti”.
Per tali ragioni, “e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.
E’ possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through) mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze”.
L’ordinanza “informa la popolazione e tutte le persone in transito nel territorio comunale che le forze dell’ordine sono munite di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea” e invita “i destinatari della presente ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del Covid-19.
Dispone la validità della presente ordinanza con effetto dal 4 e fino al 17 maggio fermo restando che siano emanate nuove disposizioni dallo Stato o dalla Regione Lazio le quali pongano in contrasto il provvedimento in trattazione” e infine “avverte che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie di cui all’art.4 del D.L. 25 marzo 2020 nr.19 compresa altresì la sospensione dell’attività ove previsto”.
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