Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – E’ attivo il servizio online per la presentazione delle domande per l’indennità Covid-19 relative al mese di maggio 2020.
La misura straordinaria di sostegno è stata introdotta dal decreto Rilancio (articolo 84, commi 2, 3 e 6, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per supportare i lavoratori in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il beneficio economico, erogato dall’Inps, non concorre alla formazione di reddito ed è riconosciuto a: liberi professionisti con partita Iva, compresi partecipanti a studi associati/società semplice; collaboratori coordinati e continuativi. Per questa categoria di lavoratori non occorre presentare una nuova domanda, se si è già fruito del bonus relativo a marzo e aprile; lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Anche in questo caso, non è necessaria una nuova domanda, se si è già fruito del bonus per marzo e aprile.
Per ottenere l’indennità di maggio, oltre alla partita Iva attiva alla data del 19 maggio 2020, occorre dimostrare di aver subito una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per la domanda all’Inps è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria coinvolgerà l’agenzia delle entrate per i controlli.
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) e il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività risentano dell’emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia dovuta al Covid-19, di 500 euro, 600 euro e 1.000 euro, a seconda dei casi.
Confesercenti Viterbo
A chi è rivolto
Le indennità Covid-19 sono previste per marzo, aprile e maggio 2020, per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:
professionisti con partita Iva
collaboratori coordinati e continuativi
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria
lavoratori stagionali dei settori del turismo
operai agricoli a tempo determinato
lavoratori dello spettacolo
lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo
lavoratori intermittenti
lavoratori autonomi occasionali
lavoratori incaricati di vendita a domicilio
Come funziona
Le indennità non concorrono alla formazione di reddito ai fini fiscali. Per il periodo di fruizione dell’indennità non spettano la contribuzione figurativa e l’assegno per il nucleo familiare
Le indennità non sono cumulabili:
tra loro
con il reddito di emergenza
con l’indennità per i domestici
con l’indennità per gli sportivi
Le indennità sono cumulabili con:
assegno ordinario di invalidità
indennità di disoccupazione NASpI (a parte stagionali turismo nei mesi di aprile e maggio)
indennità di disoccupazione per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (Dis-Coll)
indennità di disoccupazione agricola
borse lavoro, premi e lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro (nel caso di professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali turismo e spettacolo)
Le indennità non sono cumulabili con il reddito di cittadinanza, ma ne possono produrre un incremento fino all’importo della misura (ad esempio con un reddito di cittadinanza di 500 euro e i requisiti per l’accesso a una indennità Covid-19 di 1.000 euro, il reddito di cittadinanza è incrementato di ulteriori 500 euro). Per info contattare il numero 0761/187831 e seguire le indicazioni o inviare una mail ad info@confesercentiviterbo.it.
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