Salute – Vaccino obbligatorio per medici, farmacisti e operatori sanitari. È quanto previsto dal nuovo decreto legge Covid, di cui è stata diffusa una bozza.
Fanno parte della categoria degli “operatori di interesse sanitario”: medici, odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, igienisti dentali, dietisti, podologi, fisioterapisti, logopedisti, oculisti, ortottisti, terapisti, assistenti sanitari, massofisioterapisti, operatori socio-sanitari, assistenti di studio odontoiatrici, odontotecnici, ottici, puericultori.
Se non si sottoporranno alla vaccinazione, sarà abbassato loro lo stipendio e saranno spostati ad un’altra mansione. Nel caso in cui questo non fosse possibile, scatterà l’astensione obbligatoria dal lavoro fino al 31 dicembre 2021 con azzeramento dello stipendio.
“Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza – si legge nella bozza del decreto Covid – gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.
Vaccino anti Covid
“Decorsi i termini, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza – proosegue il documento -. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2. L’Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione. Il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio”.
“Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento. La sospensione – aggiunge la bozza del decreto – mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY