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Cassazione - Troppo complessa la gestione "a distanza" di congiunti di un detenuto in regime di carcere duro

Boss mafioso al 41 bis, no a video-colloqui con moglie e figlia all’estero

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Il carcere di Mammagialla

Il carcere di Mammagialla


Viterbo –  (sil.co.) – Boss mafioso al 41 bis, no ai colloqui tramite Skype con moglie e figlia all’estero.

La cassazione ha bocciato il ricorso di un boss siciliano detenuto in regime di carcere duro a Mammagialla contro la decisione del tribunale di sorveglianza che a sua volta ha confermato il no dell’amministrazione penitenziaria. 

L’imputato – un 35enne di Partinico, in provincia di Palermo, detenuto al 41 bis a Viterbo – ha chiesto di poter effettuare video-colloqui con la moglie e la figlia di 11 anni, entrambe residenti a Colonia, in Germania.

Una richiesta fondata sulla difficoltà oggettiva di organizzare il viaggio di trasferimento e sui costi connessi alla trasferta che gravavano esclusivamente sulla moglie. Ciò posto ha chiesto di sostituire il colloquio visivo in presenza, con quello a distanza, tramite un video-collegamento che si sarebbe realizzato autorizzando l’accesso della donna e della figlia presso il consolato italiano a Colonia.


Viterbo - Il carcere Mammagialla

Il carcere di Mammagialla


La sentenza della cassazione risale allo scorso 13 gennaio, mentre sono state pubblicate in data 17 giugno 2021 le motivazioni dei magistrati della prima sezione penale presieduta dal giudice Giacomo Rocchi. 

La suprema corte ricorda come”l’evoluzione tecnologica abbia reso possibili nuove forme di comunicazione a distanza” e come i colloqui visivi siano”un fondamentale diritto del detenuto che favorisce lo svolgimento della vita familiare e il mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti”. 

Un’esigenza che il decreto legge 10 maggio 2020, n. 29, dettato per la gestione dell’emergenza Covid-19, ha inteso parimenti perseguire attraverso la previsione della possibilità di svolgere “a distanza” i colloqui con i congiunti.

“Ma nel caso di specie – si legge nella motivazioni – il contatto si sarebbe dovuto realizzare attraverso un programma software che avrebbe all’evidenza messo in comunicazione e reciproca visione la sede penitenziaria e il territorio straniero ove è allocato, appunto, il consolato. Trattandosi di video-colloquio da realizzare in parte all’estero, ciò avrebbe imposto un’organizzazione preliminare e preventiva del collegamento stesso che non poteva competere di fatto alla magistratura di sorveglianza”.

“Sarebbe stata necessaria una preliminare attività di organizzazione e di controllo del sito e dei soggetti che prendevano parte al contatto; facendo affidamento sulla collaborazione del personale dislocato all’estero, senza che vi fosse una reale e specifica normativa di regolamentazione. D’altro canto gli operatori chiamati a intervenire sarebbero dovuti essere destinatari di una attività di formazione e istruzione di cui allo stato non disponevano. Solo così si sarebbero garantite le formalità e gli adempimenti necessari e preliminari all’apertura del colloquio stesso”.

Anche l’azione di vigilanza durante l’espletamento e quella di registrazione avrebbe dovuto permettere una integrale ripresa e visibilità dei soggetti ammessi all’interlocuzione, evitando che essi potessero uscire dal cono di ripresa del sistema video, così ponendo in essere forme gestuali di comunicazione”.

“Deve, dunque, escludersi che si possa autorizzare un video collegamento da eseguire in parte all’estero, senza aver assicurato in via preventiva ogni esigenza connessa al contenimento di pericolosità sociale del ristretto in regime di cui all’art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Né vale il richiamo alla già intervenuta attività di autorizzazione a effettuare dal consolato a Colonia le telefonate con il detenuto”.

“E’ di tutta evidenza, invero, che il colloquio telefonico e quello visivo abbiano natura diversa e siano strutturalmente modalità d’incontro che richiedono differenti tutele e forme di controllo, in funzione del tipo di comunicazione che si attua attraverso gli stessi e nella logica di una salvaguardia del regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen.”. 


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5 luglio, 2021

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