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Viterbo - La difesa: "Reazioni psicosomatiche e stress digestivo" - I giudici: "Carichi di lavoro tipici della professione"

Poliziotto con la gastrite, il Tar respinge causa di servizio

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Roma -Tar del Lazio

Roma -La sede del Tar del Lazio


Viterbo – (sil.co.) – In polizia da l 1981 al 2009, un agente della Polfer nel 2003 ha fatto domanda di causa di servizio ed equo indennizzo per alcune patologie gastrointestinali secondo lui derivanti dal lavoro. Richiesta rigettata nel 2011 dal ministero dell’interno-dipartimento della pubblica sicurezza. E adesso, a dieci anni di distanza, anche dal Tar del Lazio. 

Nel ricorso si legge che “durante la permanenza nella specialità della polizia ferroviaria, l’agente ha svolto servizi di vigilanza negli scali ed agli impianti delle ferrovie dello stato, scorta viaggiatori a bordo di convogli ferroviari. In particolare il predetto per le suesposte attività è stato sottoposto a particolari eventi comportanti affaticamenti, disordini alimentari, perfrigerazioni che possono aver favorito l’insorgere delle patologie in esame”.


Il questore: “Affaticamenti comportanti disordini alimentari”

I legali dell’ex poliziotto lamentano nel ricorso giudizi del tutto generici, limitandosi ad affermare che “trattasi di affezione prevalentemente a carattere familiare, favorita dalle abitudini di vita del soggetto… sull’insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio reso e non caratterizzato da condizioni di particolare gravosità”.

Viene viceversa sottolineato come nel rapporto informativo per pratica sanitaria del 31 agosto 2004 si evidenzi che si tratta di servizi “… effettuati sia di giorno che di notte ed in qualsiasi condizione atmosferiche, spesso esposta alle inclemenza delle temperature”. E come nel rapporto informativo del 20 aprile 2006 a firma del questore di Viterbo si precisi che “il predetto per le suesposte attività è stato sottoposto a particolari eventi comportanti affaticamenti, disordini alimentari, che possono aver favorito l’insorgere delle patologie in esame”.


La polizia ferroviaria

Polizia ferroviaria


La difesa: “Reazioni psicosomatiche e stress digestivo”

Sul piano medico-legale, avvalendosi delle considerazioni della consulenza peritale, la parte ricorrente contesta che “le funzioni digestive sono regolate dal sistema neurovegetativo, che è molto sensibile alle stimolazioni psichiche. Le reazioni psicosomatiche dell’apparato digerente sono espressione di uno stato di sofferenza emotiva e sono causate molto spesso da attività lavorative frenetiche, che non permettono il giusto tempo per il riposo. Lo stress digestivo può essere causato anche da sbalzi di temperatura bruschi o attività lavorative prolungate, faticose con ritmi sonno veglia alterati”.

E ancora: “E’ ben documentato scientificamente che í disturbi digestivi; spesso accusati dai turnisti sono favoriti dal cambiamento delle normali abitudini alimentari specie in termini d’orari, con conseguente desincronizzazione rispetto alle funzioni secretorie gastrointestinali. La maggior parte degli studi epidemiologici indicano una maggiore incidenza di patologie gastrointestinali fra í turnisti, quali colonpatia funzionale cronica, gastroduodeníte, ulcera peptica”.


La sentenza: “Carichi di lavoro tipici della professione”

“Quanto all’argomentazione di parte ricorrente secondo cui la stessa amministrazione avrebbe ‘attestato’ che ha svolto compiti estremamente stressanti e impegnativi, turni e orari di lavoro prolungati tali da sottoporlo a eccessivi sovraccarichi di fatica fisica, tanto da impedirgli di mantenere abitudini di vita e posture regolari – si legge nelle motivazioni – il collegio non può esimersi dal ricordare, come già evidenziato in analoghi precedenti, che si tratta di caratteristiche tipiche della prestazione professionale di cui trattasi”.

“Peraltro, il positivo riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio consegue all’accertamento, da parte dell’amministrazione, dell’effettiva e comprovata ‘riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione'”.

“La legge – sottolineano i giudici amministrativi – non ritiene sufficiente, a tale fine, la mera ‘possibile’ valenza patogenetica del servizio prestato, ma, di contro, impone la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia”. 


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3 luglio, 2021

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