Condividi: Queste icone linkano i siti di social bookmarking sui quali i lettori possono condividere e trovare nuove pagine web.
    • Facebook
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Google Bookmarks
    • Webnews
    • YahooMyWeb
    • MySpace
  • Stampa Articolo
  • Email This Post

Viterbo - L'imputato all'epoca dei fatti aveva 20 anni, 25 anni al momento della condanna di primo grado, oggi ne ha 33 - La vittima fu presa a calci sui denti

Botte da orbi davanti a gelateria del centro, condanna annullata dopo 13 anni

Condividi la notizia:

Viterbo – (sil.co.) – Botte da orbi in pieno centro. Davanti a una gelateria di via Roma. Per una birra versata. A Viterbo era la stagione dei pestaggi. A distanza di tredici anni è stata annullata in via definitiva dalla cassazione, ai fini penale e civile, la sentenza di condanna di uno dei presunti aggressori. All’epoca dei fatti aveva 20 anni, 25 anni al momento del primo grado: oggi ne ha 33. 

Era la notte tra il 27 e il 28 settembre 2008 e la vittima, un 35enne, fu refertato al pronto soccorso di Belcolle con una prognosi di più di quaranta giorni per la frattura di naso e mandibola e due denti spezzati da un calcio sferratogli in piena faccia mentre era riverso a terra.

I quattro presunti autori del pestaggio, tutti ventenni gravitanti in ambienti dell’estrema destra, furono identificati e poi denunciati a piede libero dai carabinieri, per lesioni aggravate in concorso, nel successivo mese di gennaio.

Uno è stato assolto dal gip. Risalgono invece al 18 giugno 2014 le condanne. Un anno e mezzo per lesioni volontarie in concorso ai due che avrebbero partecipato più marginalmente al pestaggio, tra cui il 33enne la cui condanna è stata annullata dalla cassazione lo scorso 22 aprile. Quattro anni a un coetaneo di origini russe. (Gli spacca i denti con un calcio, quattro anni a 25enne)


Carabinieri e 118

Sul posto carabinieri e 118


Il 33enne ha presentato ricorso in cassazione contro la sentenza con cui la corte d’appello, il 26 settembre 2017, ha confermato la pena inflitta in primo grado.

L’imputato, condannato a un anno e mezzo grazie alle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti della durata della malattia e dei futili motivi, fu condannato anche al risarcimento dei danni alla vittima, cui fu riconosciuta una provvisionale di 10mila euro. 

Ancora una volta la difesa ha puntato sull’inefficacia dei riconoscimenti, considerati fin dall’inizio “viziati e inattendibili”. A partire da quello effettuato dalla fidanzata della parte offesa.


“Inattendibile la fidanzata della vittima”

“La corte d’appello – si legge nel ricorso – non ha considerato che la fidanzata inizialmente non aveva individuato l’imputato come uno degli autori dell’aggressione, ma lo aveva riconosciuto solo nel corso della seconda individuazione, e che l’esito positivo di tale secondo esperimento derivava dalla circostanza che la fidanzata, dopo il primo tentativo, aveva più volte attinto informazioni con la sua amica, che lo conosceva, rimanendone suggestionata”.

Secondo la sentenza impugnata, la fidanzata della vittima avrebbe ritrattato la iniziale negazione di riconoscimento dell’imputato perché la teste lo avrebbe rivisto in giro per Viterbo unitamente a un altro coimputato, diversi giorni dopo l’aggressione, arrivando a riconoscerlo.

“Ma questa – sostiene il ricorrente – è una giustificazione fornita dalla teste e rimasta priva di alcun riscontro. Né si comprende come l’avere visto l’imputato in giro per Viterbo possa avere determinato la riviviscenza del ricordo, atteso che la prima individuazione si era svolta immediatamente dopo l’aggressione. La deposizione della teste risulta, quindi, complessivamente inattendibile”.

L’amica inoltre, sentita al processo, ha dichiarato espressamente di non avere visto l’imputato colpire la vittima, ma di averlo invece visto scappare nel momento in cui la parte offesa era stata aggredita. Due testimoni della difesa, infine, hanno detto che al momento del fatto l’imputato si trovava in una posizione che escludeva la sua partecipazione alla rissa.


“Prognosi di trenta giorni non di quaranta, via l’aggravante”

Per la difesa sono state travisate la relazione peritale redatta dal dottor Eugenio Pascucci in sede di incidente probatorio (“avendo egli affermato che dalle lesioni è derivata un’invalidità di soli trenta giorni e trattandosi di prova decisiva ai fini della sussistenza dell’aggravante”) nonché la dichiarazione del consulente della parte civile (“il quale ha affermato che dalla lesione non è derivato un indebolimento dell’apparato masticatorio”). 

“La esclusione dell’aggravante – sostiene il ricorrente – conduce ad affermare che il reato si è estinto per prescrizione prima della sentenza di secondo grado”. 


“Sentenza annullata agli effetti penali e civili”

“Stante la fondatezza dei primi due motivi di ricorso – conclude la suprema corte nelle motivazioni pubblicate il 2 agosto –  deve rilevarsi che il reato è ormai estinto per prescrizione, essendo il delitto stato commesso il 27 settembre 2008. Non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dal secondo comma dell’art. 129, cod. proc. pen., il delitto è ormai estinto per prescrizione. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali. Annulla altresì la stessa sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello”.


Condividi la notizia:
14 agosto, 2021

                               Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY

Test nuovo sito su aruba container https://www.tusciaweb.it/sindaco-cercasi-ci-vorrebbe-diogene/