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Cassazione - Ritenuti sufficienti dalla suprema corte una panca per gli esercizi e gli attrezzi ginnici

Palestra del carcere troppo piccola, boss mafioso ricorre in cassazione

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Viterbo – (sil.co.) – Troppo piccola la palestra del carcere, boss mafioso ricorre in cassazione contro il diniego al reclamo da parte sia del magistrato di sorveglianza di Viterbo sia del tribunale di sorveglianza di Roma. 

Protagonista Cesare Scavo Bontempo, nato 58 anni fa a Tortorici, in provincia di Messina, considerato il capo dell’omonima cosca e detenuto a Viterbo dove sta scontando l’ergastolo in regime di 41 bis. 

L’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma  contro il decreto del magistrato di sorveglianza di Viterbo del 6 febbraio 2020 risale al 2 ottobre 2020. Le motivazioni della sentenza della suprema corte del 15 aprile scorso sono state invece pubblicate il 26 luglio. 

Il reclamo rigettato era relativo alle ridotte dimensioni della saletta adibita alla socialità per i detenuti sottoposti al regime del carcere duro. 


Mammagialla - Nel riquadro il boss Cesare Scavo Bontempo

Mammagialla – Nel riquadro il boss Cesare Scavo Bontempo


Per la difesa una lesione del diritto alla salute derivante dalla impossibilità di svolgere attività ginnica per la ristrettezza degli spazi a disposizione nella palestra e per l’assenza degli annessi servizi igienici.

L’ordinamento penitenziario, dal canto suo, alla voce “attività culturali, ricreative e sportive”, precede che “negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo”.

E ancora: “I programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate. Tali attività devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti”.

“Ciò premesso – si legge nelle motivazioni della sentenza – il detenuto è sempre stato posto in condizione di svolgere l’attività sportiva presso i locali di socialità (palestra) all’uopo dedicati ai detenuti in analoga condizione, potendo usufruire, tra l’altro, di una panca per gli esercizi e degli attrezzi ginnici. Il condannato si doleva, però, che la sala fosse troppo angusta in relazione al numero (due) di soggetti contemporaneamente ammessi all’utilizzo della stessa, paventando che la situazione impedisce l’uso di tali attrezzi e perciò il diritto alla salute”.

“Tali critiche – ricorda la suprema corte – sono state rigettate dalla magistratura di sorveglianza che ha, innanzitutto, affermato l’idoneità del locale, anche in ragione del numero esiguo (due) di soggetti che vi possono accedere simultaneamente, soggiungendo che i servizi igienici sono, del resto, agevolmente utilizzabili perché posti nella camera di detenzione di uso esclusivo”.

“Il provvedimento impugnato – proseguono i giudici – non incorre nell’errore, in cui indulge invece il ricorrente, di confondere il diritto alla salute e allo svolgimento, perciò, di una adeguata attività motoria, con il ‘diritto’ a svolgere determinate attività sportive scelte a discrezione del ristretto in modalità tali che non risultino necessarie per curare patologie o recuperare disfunzioni fisiche del detenuto”.

“Si tratta di un’attività amministrativa a contenuto discrezionale, essendo previsto un generico obbligo di adoperarsi, sicché soltanto l’assoluta carenza di azione da parte della pubblica amministrazione potrebbe semmai determinare l’interesse del detenuto a far intervenire l’autorità giudiziaria. Sicché (…) tenuto conto del contenuto specifico della doglianza del detenuto, il quale lamenta di non poter disporre in via esclusiva degli attrezzi ginnici pur presenti nella palestra, difettava il presupposto per il sindacato giurisdizionale e qualunque lesione del diritto soggettivo”.


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15 agosto, 2021

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