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Studio Rienzi - CONCORSI UNIVERSITARI PER LA CATTEDRA DI PROFESSORE ASSOCIATO – IL CLIENTE RISARCITO CON OLTRE 60.000 EURO PER LA MANCATA ASSUNZIONE

SCUOLA – IL GIUDICE DEL LAVORO RICONOSCE IL DIRITTO ALLA DIFFERENZA DI RETRIBUZIONE

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Viterbo – sponsorizzato –  Anche i docenti hanno diritto ad ottenere le differenze retributive.

SCUOLA – IL GIUDICE DEL LAVORO RICONOSCE IL DIRITTO ALLA DIFFERENZA DI RETRIBUZIONE

CONCORSI UNIVERSITARI PER LA CATTEDRA DI PROFESSORE ASSOCIATO – IL CLIENTE RISARCITO CON OLTRE 60.000 EURO PER LA MANCATA ASSUNZIONE


Un'insegnante


Con sentenza del 25 febbraio 2021 il Tribunale del Lavoro di Roma, nella persona del Giudice Falato, ha accolto la domanda della ricorrente – difesa dallo Studio Rienzi – finalizzata al riconoscimento e alla conseguente condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento della corretta retribuzione dovuta per lo svolgimento di due ore eccedenti il normale orario di insegnamento, con tutto ciò che ne consegue anche ai fini del TFR e del trattamento pensionistico spettante alla docente. Alla base dell’accoglimento, il Tribunale ha infatti chiarito che: “Effettivamente l’indennità integrativa speciale (I.I.S.) per le ore d’insegnamento eccedenti quelle settimanali obbligatorie è stata, ed è tuttora, oggetto di diversi contenziosi tra Amministrazione e docenti. Nei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro comparto scuola, sino al 2003, l’indennità suddetta è stata una voce a sé rispetto allo stipendio tabellare e sino ad allora non veniva considerata nel calcolo per la retribuzione delle ore sopra citate. Tuttavia, con il CCNL del 24 luglio 2003, l’I.I.S. è stata conglobata nella voce stipendio tabellare ed è pertanto a partire dal 1° Gennaio dello stesso 2003 che deve essere calcolata per il pagamento delle ore suddette ( cfr. ordinanza dell’Ottobre 2014 n. 21799 della Corte di Cassazione, Consiglio di Stato sentenze n. 3208/2012, n. 1593/2015, n. 2543/2015 e n. 3747/2015; Tar del lazio sentenza 4797/00)”.

Un’altra importante sentenza del Giudice Amministrativo ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per la mancata assunzione del professore associato.


Un concorso


Il caso su cui il Supremo Consesso amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi con sentenza del 23 ottobre u.s. ha come protagonista un Professore dell’Università di Trieste, unico caso in Italia di mancata conferma in ruolo quale professore associato reiterata per oltre 20 anni e finalmente conseguita grazie ad una storica sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia ottenuta dallo Studio Rienzi nel 2015. Il Consiglio di Stato, nella pronuncia in commento, è stato invece chiamato a decidere sulle domande risarcitorie formulate dal professore a ristoro dei pregiudizi subiti alla propria carriera professionale, alla propria immagine e alla propria salute, oltre che sul danno patrimoniale connesso al mancato guadagno come professore associato. Ebbene, il Consesso amministrativo, in rigetto dell’appello proposto dall’avvocatura dello Stato e in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal professore, assistito dall’Avv. prof. Carlo Rienzi, ha in primis confermato la sentenza impugnata in tema di danno patrimoniale, costituito dalle differenze retributive, contributive, previdenziali e pensionistiche maturate dal Professore per effetto della disposta “conferma, ora per allora, del prof. …. nel ruolo dei professori associati”. Quanto, poi, al danno non patrimoniale, ha accolto il motivo di appello incidentale incentrato sulla non adeguata liquidazione contenuta nella sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, liquidando al client un danno “nella misura complessiva di € 60.000,00, oltre accessori di legge…L’aspetto interiore del danno, va liquidato in via equitativa nella misura di €10.000,00, oltre accessori di legge”. Infine, il Consiglio di Stato ha accolto anche il secondo motivo di appello incidentale relativo al mancato riconoscimento del danno biologico, inteso come lesione della integrità psico-fisica del ricorrente, ritenendo all’uopo necessario un approfondimento istruttorio, con la seguente motivazione: “Il danno biologico necessita di un fondamento medico-legale e va risarcito sulla base della prova scientifica, rigorosa ed oggettiva, dell’invalidità e del suo nesso causale con la condotta illecita. Il ricorrente ha fornito depositato in atti una relazione medica nella quale si deduce che la sofferenza transeunte iniziale si sarebbe poi trasformata in danno biologico psichico (…). Il giudice di prime ha omesso di pronunciarsi sul punto. Ritiene invece il Collegio sia necessario disporre una verificazione”. Si tratta di una sentenza senza precedenti in punto di condanna al risarcimento del danno dell’amministrazione universitaria per illiceità commesse nell’ambito di un concorso pubblico, amministrazione che si troverà costretta a sborsare oltre duecento mila euro in favore di un professore che dopo oltre 20 anni di processi – grazie all’assistenza legale dello Studio Rienzi – ha finalmente ottenuto giustizia. In allegato il testo del provvedimento .

Avv. Marta Perugi , per info recapito
mail segreteria@studiorienzi.it 


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8 ottobre, 2021

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