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Roma - Lo hanno deciso le sezioni unite della Cassazione

L’inizio di nuova convivenza non comporta la perdita automatica e integrale del diritto all’assegno di divorzio

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Roma – L’avvio di una nuova convivenza non comporta di per sé la perdita automatica e integrale del diritto all’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole. Lo hanno deciso le sezioni unite della Cassazione.


Roma - Il palazzo di giustizia - Sede dell'Anm

Roma – Il palazzo di giustizia


“La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un’altra persona non è però irrilevante – si legge in un comunicato della Cassazione – . Le sezioni unite affermano che l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità, non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno. Tuttavia, non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell’assegno, che verrà quantificata tenendo anche in conto la durata del matrimonio, purché provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell’ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio”.

“La Corte – continua la Cassazione – segnala come modalità più idonee di liquidazione dell’assegno limitato alla componente compensativa l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo, o la sua capitalizzazione, allo stato attuale possibili soltanto previo accordo delle parti, e valorizza l’importanza dell’attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione più rispondente agli interessi delle persone”.


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5 novembre, 2021

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