Canino – (sil.co.) – Assolto prima del processo per la particolare tenuità del fatto, un cinquantenne di Canino ricorre in cassazione perché avrebbe voluto essere assolto nel merito al termine del dibattimento.
La sentenza del tribunale di Viterbo è stata annullata senza rinvio dalla cassazione. Per la suprema corte: “Prima del processo, l’assoluzione per tenuità del fatto dà per scontata la sussistenza del reato”. Mancando però la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, scatta in soccorso la prescrizione.
Il cinquantenne ha contestato l’omessa assunzione delle prove chieste per ottenere la propria assoluzione nel merito onde evitare l’iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità.
Il difensore Floriana Clementi ha presentato ricorso contro la sentenza con cui, il 7 giugno 2019, il tribunale di Viterbo ha assolto prima del dibattimento l’imputato dall’accusa di avere commesso reati in materia di sicurezza sul lavoro, perché non punibile per la particolare tenuità del fatto, chiedendo l’accoglimento del ricorso e in subordine l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
Viterbo – Un’aula del tribunale
“La sentenza impugnata – si legge nelle motivazioni della sentenza della terza sezione penale, pubblicate il 26 ottobre – dà per scontata la sussistenza del reato benché la piena innocenza dell’imputato costituisse specifico tema difensivo, oggetto di richiesta di prova testimoniale e documentale”.
Ciononostante, non risultando evidente a colpo d’occhio l’innocenza dell’imputato, la sentenza è stata annullata senza rinvio per prescrizione.
“Il reato è ad oggi estinto per prescrizione – spiegano i giudici della suprema corte – perché la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempre che non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, che nel caso di specie non risulta ‘ictu oculi’ (a colpo d’occhio, ndr) evidente, costituendo anzi oggetto della prova la cui esclusione il ricorrente lamenta“.
In conclusione, decidendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, gli ermellini scrivono: “La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica”.
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