Condividi: Queste icone linkano i siti di social bookmarking sui quali i lettori possono condividere e trovare nuove pagine web.
    • Facebook
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Google Bookmarks
    • Webnews
    • YahooMyWeb
    • MySpace
  • Stampa Articolo
  • Email This Post

Politica - La proposta del Movimento 5 stelle di Civita Castellana, Fabrica di Roma, Ronciglione e Sutri

“Ristoro economico per piccoli imprenditori”

Condividi la notizia:

Civita Castellana - Piazza Matteotti - Il comune

Civita Castellana – Piazza Matteotti – Il comune


Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – L’art. 26 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 modificato dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che ha equiparato la quarantena a malattia, per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. La tutela prevede l’equiparazione a malattia dei periodi di assenza dal lavoro dovuti a quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o di quarantena precauzionale, disposti dall’operatore di sanità pubblica. Viene corrisposto un trattamento economico equiparato a quanto previsto in caso di malattia comune sulla base della normativa di riferimento.

L’art. 26 comma 6 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 modificato dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che ha istituito la “malattia per Covid-19”. La tutela spetta a tutti i lavoratori del settore privato compresi quelli iscritti alla Gestione Separata, secondo la specifica normativa di riferimento (messaggio Inps 2584/2020). La tutela prevista è quella riconosciuta in tutti i casi di malattia comune. L’Inps eroga, quindi, la prestazione ai soli lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.

Il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 che ha disposto la proroga al 31 marzo 2022 dello Stato di Emergenza causa Covid-19

Il decreto legge 30 dicembre 2021 n. 229 il quale ha rideterminato i periodi di quarantena e di isolamento in caso di positività da Covid-19.

Considerato che il rapido diffondersi della nuova variante Omicron, sta determinando un sempre crescente aumento dei casi di positività da covid-19 e, di conseguenza, un aumento esponenziale delle quarantene per le persone a stretto contatto con i casi di positività. Che i piccoli imprenditori, gli artigiani, i commercianti e gran parte dei liberi professionisti non hanno alcuna tutela previdenziale che possa ristorarli in caso di interruzione dell’attività lavorativa per le motivazioni di cui sopra.

Al fine di garantire la tenuta sociale per le suddette figure lavorative e di equiparare la tutela economica ai rapporti di lavoro dipendente si propone di istituire un fondo di tutela per il ristoro economico dei piccoli imprenditori, artigiani, commercianti e professionisti non coperti da altre forme di previdenza, obbligati ad interrompere la loro attività lavorativa in caso di positività al Covid-19 o di quarantena in caso di contatto stretto con un positivo.

Ai fini della quantificazione economica, per i giorni di interruzione della propria attività lavorativa, si utilizzi il parametro più favorevole per il contribuente tra: il reddito giornaliero di riferimento previsto per legge per i commercianti, preso come base di calcolo per l’indennità di maternità; il reddito medio giornaliero calcolato sulla base del reddito lordo dichiarato ai fini Irpef nel primo periodo d’imposta antecedente alla diffusione del Covid-19.

Consigliere comunale e attivisti Movimento 5 stelle Civita Castellana
Attivisti Movimento 5 stelle Fabrica di Roma
Attivisti Movimento 5 stelle Ronciglione
Attivisti Movimento 5 stelle Sutri


Condividi la notizia:
8 gennaio, 2022

                               Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY

Test nuovo sito su aruba container https://www.tusciaweb.it/congratulazioni-per-questo-meraviglioso-traguardo-raggiunto/