Roma – L’ordine dei giornalisti sul piede di guerra contro i falsi giornalisti. I vari ordini regionali (Lazio, Toscana, Sicilia, Molise per esempio) invitano a segnalare e denunciare i casi di falsi giornalisti che esercitano la professione senza averne titolo e arrivano a fregiarsi del titolo di giornalista su biglietti da visita, sui social, su giornali e in generale on line e su carta. Il fenomeno è in forte aumento con l’avvento di internet e la facilità con cui con pochi soldi chiunque può aprire un giornale o un blog.
Molte le segnalazioni che arrivano agli ordini dei giornalisti e alle forze dell’ordine.
E i diversi ordini regionali continuano a prendere posizione durissima contro questo tipo di reato grave.
Di recente l’ordine dei giornalisti siciliano si è visto costretto a emanare una nota che ricorda il reato a cui va incontro chi esercita abusivamente la professione.
“Sollevano ancora una volta preoccupazione i casi di esercizio abusivo della professione giornalistica segnalati all’ordine – spiega l’ordine siciliano – e, su cui il consiglio è prontamente intervenuto. L’Ordine dei giornalisti Sicilia stigmatizza comportamenti che penalizzano una corretta fruizione dell’informazione giornalistica, che vanno a danno dei colleghi quanto dei lettori. L’Odg Sicilia ricorda che nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave”.
Anche l’ordine dei giornalisti toscano ha dovuto stilare una comunicazione urbi et orbi “a fronte delle diverse segnalazioni riguardanti l’esercizio abusivo della professione da parte di persone che esercitano attività giornalistica senza essere iscritte all’Ordine professionale”. La preoccupazione è tale che lo stesso ordine ritiene “opportuno ricordare ai colleghi le principali norme che regolano la materia”.
Ecco quanto ricorda l’ordine toscano.
“L’Ordine dei giornalisti è stato istituito in base alla Legge 3 febbraio 1963 n. 69 che recita all’articolo 45: “Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’albo professionale”. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del codice penale: il primo di essi (Abusivo esercizio di una professione) punisce “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato” con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila a cinquantamila euro. Il secondo (Usurpazione di titoli o di onori) punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 a 929 euro “…chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni” per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”.
Da quanto si può comprendere, ma tutto per chi fa la professione giornalistica in modo legale è da sempre chiaro: ballerine, politicanti, nulla facenti, spesso al soldo di politici e che non sanno come far passare il tempo, non possono fare attività giornalista né in televisione, né sulla carta stampata, né on line.
Anche nel Viterbese diverse sono le segnalazioni di falsi giornalisti che sono state presentate agli organi competenti con l’intento di mettere fine l’illegalità. Illegalità per altro visibilissima visto il tipo di lavoro di cui si parla.
Come dire la caccia è aperta.
Articolo codice penale 348 – Esercizio abusivo di una professione
1. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
2. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
3. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
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