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Viterbo - No della cassazione - Da trentuno anni al 41 bis, avrebbe voluto trascorrere fuori dalla cella qualche ora coi familiari

Boss mafioso chiede di uscire in permesso nel “giardino” del carcere…

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Il boss Giovanni Di Giacomo

Il boss Giovanni Di Giacomo


Viterbo – (sil.co.) – No al permesso premio per Giovanni Di Giacomo, boss mafioso e killer di Porta Nuova. Aveva chiesto di poter uscire nel “giardino” del carcere. Da trentuno anni al 41 bis, avrebbe voluto trascorrere fuori Mammagialla qualche ora coi familiari

Detenuto dal 1991 per mafia e per due omicidi avvenuti nel 1981 e nel 1982 il boss palermitano 68enne sta scontando l’ergastolo in regime di carcere duro nel carcere di Mammagialla.

Lo scorso 15 luglio la prima sezione penale della cassazione ha respinto, per la “persistente pericolosità sociale” e il “pericolo di fuga”, il ricorso contro l’ordinanza con cui, il 13 gennaio 2022, il tribunale di sorveglianza di Roma aveva a sua volta rigettato il reclamo avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di permesso premio emesso dal magistrato di sorveglianza di Viterbo il 29 novembre 2020.

La difesa, tra le altre cose, ha segnalato come Di Giacomo avesse chiesto che il permesso premio venisse fruito nell’area verde dell’istituto penitenziario proprio per contenere il paventato pericolo di fuga, in modo da poter trascorrere qualche ora con i componenti del suo nucleo familiare, mentre non aveva certo inteso ritornare nella zona in cui aveva commesso gli illeciti penali.


Corte di Cassazione

Corte di Cassazione


Spiegando le ragioni del rigetto, i giudici di sorveglianza hanno chiarito che Di Giacomo, sottoposto al 41 bis in quanto soggetto di livello apicale del clan mafioso identificato con la famiglia Porta Nuova di Palermo, inserito nell’omonimo mandamento e considerato fra i più importanti e feroci del capoluogo siciliano, era stato ritenuto tale ancora nell’ordinanza pronunciata, in sede di verifica del decreto di proroga del regime suddetto, dallo stesso tribunale in data 17 giugno 2021, ossia in epoca molto recente.

“La rilevanza criminale dello stesso detenuto – si legge nelle motivazioni pubblicate l’8 settembre – era stata accertata anche in relazione al ruolo da lui svolto prima dell’arresto, ossia di componente del gruppo di fuoco riferibile al boss Pippo Calò, capo indiscusso del mandamento“.

Il tribunale ha inoltre sottolineato che, al di là dei riferimenti alle numerose condanne per delitti associativi e per plurimi omicidi, la pericolosità del detenuto era emersa anche “in tempo largamente successivo all’epoca del suo arresto, quando, nel 2011, egli si era reso protagonista del delitto di tentato omicidio in Padova, commesso durante la detenzione ai danni di altro detenuto” (massacrato a colpi di fornellino da campo e sopravvissuto alla terribile aggressione solo dopo una serie di interventi chirurgici, ndr), elemento da cui è stata tratta la conferma che “l’impulso criminale e l’indole cruenta di Giovanni Di Giacomo sono rimasti, nel tempo, attestati a livello incoercibile”.

Il tribunale di sorveglianza di Roma ha considerato “dirimente in senso ostativo alla reclamata concessione del beneficio premiale il riscontro della persistente pericolosità sociale e del pericolo di fuga del detenuto”.

La difesa ha sottolineato la mancata considerazione, nel provvedimento impugnato, della giuridica necessità di scioglimento del cumulo delle pene in esecuzione, in relazione al tempo dei commessi reati, al fine del conseguimento del corretto inquadramento della posizione del condannato rispetto al contenuto dell’art. 4 -bis Ord. pen. vigente all’epoca dei commessi reati. Per il resto, il ricorrente stigmatizza il mancato espletamento di un’adeguata istruttoria al fine di accertare se il detenuto avesse mantenuti i contatti con la criminalità organizzata.

La cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso.


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12 settembre, 2022

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