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Viterbo - Una sola volta tasso alcolico superiore al consentito - Annullato il decreto della prefettura

Ubriaco alla guida gli tolgono il porto d’armi, il Tar: “Non emerge abuso di alcolici”

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Roma - Tar del Lazio

Roma – Tar del Lazio

Ottavio Maria Capparella

L’avvocato Ottavio Maria Capparella

Viterbo – (sil.co.) – Sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, gli tolgono il porto d’armi. Lui fa ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento del prefetto e i giudici amministrativi gli danno ragione.

La camera di consiglio si è tenuta il 28 febbraio, la sentenza è stata pubblicata il 2 marzo.

Il difensore Ottavio Maria Capparella, il cui ricorso è stato accolto, ha ottenuto l’annullamento del decreto con cui il prefetto di Viterbo aveva disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti nei confronti del suo assistito.

 

Nelle motivazioni si ricorda come tra i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi sia causa di inidoneità “l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o psicofarmaci”. 

“Ma a differenza che per l’uso di sostanze stupefacenti per le quali è sufficiente l’uso occasionale – viene spiegato – per l’alcool si richiede l’abuso per ritenere insussistente il requisito psico-fisico necessario per la detenzione di armi”. 

“Ferma restando l’ampia discrezionalità dell’autorità amministrativa preposta alle autorizzazioni in materia di armi- si legge – nella fattispecie il presupposto a base della decisione appare carente non coincidendo con quello fissato nell’art. 2 del dm 28 aprile 1998 al quale si fa riferimento nel provvedimento nella parte in cui si denuncia l’insussistenza dei requisiti psicofisici”.

“Non risulta effettuata una adeguata istruttoria sulla predetta condizione, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto dei presupposti e per carenza di istruttoria”. 

“In particolare – si legge nella sentenza – al ricorrente è stata riscontrata in una sola occasione un tasso alcolico (1,79g/l alla prima prova e di 1,81 g/l alla seconda prova), superiore a quello consentito per circolare alla guida di un mezzo, di 1,5 g/l”.

“Non emerge che lo stesso faccia abuso di alcolici, atteso che il superamento della soglia richiesta per la guida in una unica occasione non coincide con la condizione prevista dalla norma sopra riportata”.

“L’unica violazione nella quale il ricorrente è incorso non ha comunque nessuna attinenza con l’uso delle armi, né da essa può inferirsi che vi sia un pericolo che il ricorrente abusi delle armi da lui detenute, presumibilmente per ragioni affettive, essendo esse appartenute a un familiare e detenute senza incidenti in virtù di nulla osta della prefettura”.

“Il ricorrente si è sottoposto a visita medica collegiale con esito positivo, essendo stato giudicato in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica richiesti per la patente di guida senza prescrizioni di sorta”,

“Anche nel corso dell’attività di volontariato svolta nel corso della messa alla prova la condotta registrata è stata regolare, ossia conforme alle prescrizioni, con conseguente conclusione positiva della stessa ed estinzione del reato di cui all’art. 186 del Codice della strada”. 


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10 marzo, 2023

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