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Tar del Lazio - Al centro delle richieste di ambientalisti e animalisti le misure di contenimento delle cause di inquinamento correlate alle attività agricole

Acque lago di Vico, bocciato il ricorso di Lipu e ClientEarth contro Asl e altri enti

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Viterbo – (sil.co.) – Acque del lago di Vico, bocciato dal Tar del Lazio con sentenza del 9 maggio il ricorso di ClientEarth e Lipu contro Asl di Viterbo, Regione Lazio, Ato 1 Lazio Nord Viterbo, Talete e comuni di Caprarola e Ronciglione.


Lago di Vico

Il lago di Vico


Al centro del ricorso la richiesta di accertamento e declaratoria dell’illegittimità del silenzio della Asl sull’istanza-diffida presentata il 15 giugno 2022 per l’adempimento dell’obbligo di adozione delle misure previste su designazione e classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

La ClientEarth (organizzazione no profit con sede a Bruxelles volta alla protezione degli ecosistemi, delle persone e del pianeta) e la Lega italiana protezione uccelli (a sua volta associazione ambientale riconosciuta, con finalità di conservazione della biodiversità e la promozione della cultura ecologica) sono ricorse al Tar del Lazio spiegando di aver presentato in data 15 giugno 2022 formale istanza-diffida di provvedere, ciascuno secondo le proprie competenze, all’attuazione di misure di contenimento delle cause di inquinamento correlate alle attività agricole incidenti sulla qualità delle acque e sullo stato degli ecosistemi del lago di Vico.

“Tuttavia – si legge nel ricorso – solo l’Ausl di Viterbo dava riscontro all’istanza-diffida ma con l’atto, di natura soprassessoria, di cui alla nota del 18 luglio 2022 (…) nota che non costituiva il provvedimento conclusivo del procedimento che l’amministrazione aveva l’obbligo di svolgere, atteso che realizzava, invece, un inammissibile rinvio sine die inidoneo di per sé a elidere la censurata inerzia dell’amministrazione”.

L’Asl, secondo le associazioni ricorrenti che hanno chiesto l’annullamento della nota, “si era limitata a rimarcare la gravità del contesto fattuale in cui versano le acque del lago di Vico, salvo poi rimanere inerte nell’adottare le misure di sua competenza”.

Ricorso inammissibile secondo la Asl “in quanto alcun silenzio era stato serbato, tenuto conto che con la suddetta nota aveva dato riscontro nei termini di legge all’istanza-diffida del 15 giugno 2022 avanzata dalle ricorrenti esponendo dettagliatamente ‘lo stato dell’arte della vicenda’ e quanto effettuato dalla Asl per quanto di propria competenza. 

Spiegando, sempre la Asl, che era tenuta, con riferimento alle acque del lago di Vico, “ad effettuare i controlli esterni volti a verificare il rispetto dei valori di parametro e a emettere un giudizio di potabilità dell’acqua: sicché non solo aveva eseguito tutti i controlli esterni incombenti, ma ‘in ottemperanza al principio di precauzione, non ha rilasciato un giudizio di potabilità favorevole, stante la rilevante presenza di cianobatteri, in particolare Planktothrix rubescens, con periodiche fioriture che comportano produzione di tossine, per le quali la legislazione italiana non ha ancora stabilito un limite legale’ e allo stesso tempo, sempre per quanto di propria competenza, aveva sollecitato gli interventi delle amministrazioni locali in considerazione della riclassificazione delle acque e delle azioni previste dalla Regione Lazio”.

Per la Asl, il decreto del ministero della sanità del 26 marzo 1991, con specifico riferimento alla materia delle acque destinate al consumo umano, demandava infatti alle Asl esclusivamente l’esecuzione dei controlli esterni, (cioè quelli tesi a verificare il rispetto dei valori di parametro) e la successiva emissione dei giudizi di qualità e di idoneità d’uso delle acque destinate al consumo umano.

La Regione Lazio, a sua volta, ha dedotto di non essere in alcun modo inadempiente agli obblighi derivanti dall’inserimento del lago tra i Siti di importanza comunitaria, Sic, avendo disposto che fossero individuate specifiche misure di conservazione.

Lo scorso 5 aprile il ricorso è stato giudicato infondato dal Tar del Lazio, in quanto, sentite le parti in causa “l’oggetto del presente giudizio – così delineato anche al fine di evitare illegittime sovrapposizioni di giudizi e eventuali contrasti di giudicato – è costituito unicamente dall’operato della Asl di Viterbo“.

“Ciò premesso – in  conclusione – tenuto conto delle competenze che la legge assegna alle Asl in materia, ossia come visto l’analisi delle acque ai fini della destinazione al consumo umano, nonché del contenuto della impugnata nota, nella quale viene dato atto di aver provveduto al monitoraggio periodico delle acque del lago nonché di aver comunicato ai sindaci dei comuni di Caprarola e Ronciglione il giudizio di non potabilità delle stesse, ne consegue che il provvedimento impugnato non può qualificarsi soprassessorio né si palesa illegittimo con riferimento ai vizi che parte ricorrente ha peraltro dedotto cumulativamente in via del tutto ermetica”. 


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29 maggio, 2023

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