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Tar del Lazio - Al centro dell'attenzione l'importo per l'accesso alla discarica di Monterazzano

Ok alla tariffa di smaltimento rifiuti regionale, bocciato ricorso Ecologia Viterbo

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Viterbo - La discarica di Monterazzano

Viterbo – La discarica di Monterazzano

Viterbo – (sil.co.) – Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti alla discarica di Monterazzano, bocciato dal Tar del Lazio il ricorso di Ecologia Viterbo contro la regione Lazio.

Il 3 settembre 2021 la società aveva impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione con cui la Regione aveva stabilito la tariffa provvisoria di accesso alla discarica “Le Fornaci” per l’importo di euro “66,52 a tonnellata di rifiuto, al netto di ecotassa, benefit ambientale ed Iva con rivalutazione monetaria Istat”, lamentandone l’illegittimità in conseguenza della mancanza di un potere impositivo in capo alla regione Lazio.

Secondo Ecologia Viterbo il provvedimento impugnato muoveva dall’errata premessa che gli impianti adibiti nella regione Lazio al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti erano ancora assoggettati al regime tariffario di cui al citato art. 29, “così di fatto elidendo l’autonomia negoziale degli operatori del settore e imponendo loro l’osservanza di una inadeguata tariffa, determinata ab extra, che viceversa non trovava base giuridica in alcuna disciplina nazionale di principio, poiché in contrasto con la sopravvenuta disciplina recata dall’art. 10 della direttiva 1999/31/UE, che di contro sanciva il diritto del gestore ad essere ristorato da ogni costo inerente la gestione degli impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti (riferendosi infatti non già al concetto giuridico di tariffa ma a quello di “prezzo applicato’ il quale riconosceva la possibilità di un utile)”.

In sostanza, al fine di consentire immediatamente i conferimenti, veniva sollecitamente fissata con determinazione del 5 agosto 2021 la tariffa provvisoria presso la discarica di Monterazzano, salvo conguaglio, in analogia alla tariffa di accesso in discarica per rifiuti non pericolosi in località Cerreto presso il Comune di Roccasecca (Fr), nel contempo disponendo, nella suddetta determinazione, che “la società Ecologia Viterbo srl dovrà presentare, entro quarantacinque giorni a far data dal presente provvedimento, la proposta di tariffa e la relativa documentazione prevista dal decreto commissariale n. 15 del 11/3/2005. ai fini della fissazione della tariffa definitiva”.

“Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato”, si legge nella sentenza del 9 maggio. “In ogni caso – spiegano i giudici amministrativi – posto che anche la disciplina nazionale (cfr. art. 8 e 15 del d.lgs. n. 36/2003), impone al gestore, quale condizione per ottenere l’autorizzazione, la presentazione del  ‘piano finanziario’ – calibrato in ragione della necessaria corrispondenza tra i costi per l’esercizio della discarica ed il prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento (che tenga altresì conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura) -, non può dirsi illegittima la determinazione ‘amministrata’ della tariffa di accesso come prescritta dall’art. 29 della l.r n. 27/1998 (che di norma la inserisce nel provvedimento autorizzatorio regionale) e dal conseguente decreto commissariale del 2005”.

“Difatti, la direttiva 1999/31/CE, nel prevedere il principio di giusta remuneratività della tariffa – viene sottolineato – demanda proprio agli stati membri l’adozione di misure idonee affinché i costi derivanti dall’esercizio delle discariche siano coperti dal ‘prezzo’ applicato dal gestore, sicché – tenuto anche conto della tipologia del servizio prestato e dei parametri individuati dal d.lgs 36/2003 -, la tariffa non può essere considerata, come invece vorrebbe far intendere parte ricorrente, mero corrispettivo integralmente ed esclusivamente rimesso alla libertà negoziale del gestore e/o alle sole fluttuazioni del mercato”.

“Correttamente, pertanto – conclude il Tar – il decreto n. 15/2005 del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio contiene la disciplina (sostanzialmente recepita dalla D.G.R. n. 516/08) del procedimento per la determinazione della tariffa di accesso alla discarica, finalizzato al legittimo controllo della corrispondenza delle dichiarazioni dei costi e della congruità degli stessi rispetto a quelli di mercato”.

Quindi: “L’amministrazione – tenuto conto della documentazione prodotta – deve svolgere l’istruttoria per determinare la tariffa; il soggetto interessato deve poi presentare la dichiarazione a consuntivo dei dati tecnici ed economici certificata dalla società di revisione; segue il controllo dell’amministrazione sull’effettiva corrispondenza tra la dichiarazione a consuntivo presentata e la realtà gestionale operativa, con conseguente possibilità di una revisione tariffaria”.


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11 maggio, 2023

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