Vetralla – (sil.co.) – Strada Cassia, bocciato dal Tar del Lazio il ricorso della regione contro il comune di Vetralla, difeso dall’avvocato Paolo Delle Monache, per l’annullamento del verbale di ricognizione e consegna del tratto dal chilometro 61,900 al chilometro 68, 600 notificato il 5 aprile 2015.
La regione Lazio contestava, in particolare, che quel tratto di Cassia avesse i caratteri e connotati previsti dal codice della strada per essere considerato tratto regionale e non comunale. Secondo la giunta, l’Anas, che ne era titolare, erroneamente lo aveva consegnato all’ente, poichè “nel tratto suddetto c’è discontinuità di fabbricati e comunque in misura minore di 25 ed in particolare esistono soltanto n. 13 fabbricati con accesso alla Cassia”.
Il comune di Vetralla – a seguito dell’adozione della delibera di perimetrazione del centro abitato, n. 391/1994, nella quale accertava che la popolazione era superiore a 10mila abitanti e attestava che il tratto in questione fosse interno al centro abitato stesso – riconsiderava le proprie valutazioni, riscontrando che tra i due insediamenti posti lungo il tratto della strada regionale Cassia vi fosse discontinuità, deducendo che nessuno dei due insediamenti avrebbe, in sé considerato, una popolazione superiore a 10mila abitanti, contestando che sussistano almeno 25 fabbricati.
Una decisione illegittima per la regione, in quanto sarebbe mancato quell’ulteriore approfondimento istruttorio ai sensi del quale “quando l’intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti anche in relazione all’andamento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell’utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato”.
Il collegio, si legge nella sentenza del 16 maggio 2023 del Tar del Lazio , rileva “preliminarmente”che, secondo il codice della strada, il centro abitato è composto da “un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”, introducendo “l’obbligo per tutti i comuni di procedere alla delimitazione del centro abitato, con delibera della giunta municipale scortata da idonea cartografia”.
Il comune ha fatto notare la sussistenza di due deliberazioni (la GC n. 26/2014 di perimetrazione del centro abitato e la n. 112/2014 di conferma e approvazione definitiva) che con posta certificata erano state comunicate alla Regione Lazio (24.6.2014) la quale non aveva sollevato alcuna contestazione. Le delibere,inoltre, sempre secondo il Comune avrebbero natura costitutiva e non dichiarativa, così che il verbale di consegna sarebbe atto meramente esecutivo.
“Non solo – si legge – non venivano impugnate o contestate dalla Regione, ma l’Astral (cui pure erano indirizzate) comunicava di averne preso atto e si impegnava che avrebbe provveduto a darvi seguito (nota del 21.03.2014; l’Astral chiedeva anche al ministero indirizzi per la procedura da seguire con nota 11300 del 30.06.2014)”. Nei sei mesi successivi, inoltre, nonostante la Regione avesse richiesto accesso agli atti per acquisire ulteriori elementi, non perveniva alcun ricorso.
Il 12 dicembre 2014, oltretutto, il prefetto di Viterbo convocava una riunione per addivenire ad un accordo per le competenze di gestione delle strade successivamente alla perimetrazione del centro abitato, alla quale prendeva parte l’Astral (non la regione) che non avanzava obiezioni.
E ancora: “Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, con la relativa cartografia allegata, è inviata all’ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all’albo pretorio, indicando la data di inizio di quest’ultima”.
Entro il termine di pubblicazione, spiegano i giudici amministrativi, l’ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all’albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all’ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso entro sessanta giorni al ministro dei lavori pubblici.
“Nel caso di specie – la conclusione – tutte le censure dedotte dalla Regione sono riferibili non già al verbale di consegna che è formalmente impugnato ed è privo di efficacia autonoma, essendo un atto meramente esecutivo della deliberazione presupposta; ma a quest’ultima che è costituita dall’atto di giunta nr. 26 del 17.02.2014 che la regione, nel proprio ricorso, non impugna”.
Anche a ritenere che l’articolazione delle doglianze possa in qualche modo (indirettamente) riferirsi a tale deliberazione, “risulta incontestato che di essa la regione era già venuta a conoscenza al momento della sua comunicazione mediante posta certificata del 24 giugno 2014 con conseguente tardività del ricorso notificato solamente il 3 luglio 20152, ciò che induce il collegio a poter soprassedere dagli ulteriori rilievi in ordine all’acquiescenza che sono stati sollevati dal comune”.
Conclusivamente, si legge: “Il ricorso è inammissibile per carenza di lesività del verbale impugnato (che ha valore solo esecutivo della delibera di riperimetrazione) e per tardività del gravame (relativamente alla delibera appena indicata)”.
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