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Tar del Lazio - Nel 2015 è stata giudicata inidonea a insegnare al corso di "Pianista accompagnatore" - Con l'istituto aveva collaborato dal 1989 al 2012

Scuola musicale comunale, bocciato ricorso ex insegnante per risarcimento di 33mila euro

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Roma - Tar del Lazio

Roma – Tar del Lazio

Viterbo – (sil.co.) – Bocciato dal Tar del Lazio il ricorso contro Palazzo dei Priori di una docente che dopo avere insegnato alla Scuola musicale comunale dal 1989 al 2012, nel 2o15 è stata invece giudicata inidonea e per questo chiedeva un risarcimento di 33.637,52 euro, oltre ai danni subiti dalla propria immagine professionale e dal proprio curriculum, di cui veniva invocato il ristoro per equivalente con misura da determinare in via equitativa.

Al centro il mancato riconoscimento della idoneità all’insegnamento – contenuto in una determinazione comunale del 21 maggio 2015 di cui è stato chiesto l’annullamento al Tar – nel nuovo corso di “Pianista accompagnatore” della Scuola musicale comunale, dopo avere preso parte  procedura selettiva pubblica per soli titoli, indetta il 10 febbraio di otto anni fa, per il conferimento di “incarico annuale di collaborazione coordinata e continuativa” e la formazione di graduatorie per l’insegnamento nei corsi di Pianista accompagnatore, Musica da camera, Storia della musica, Teoria e solfeggio, Violoncello e Chitarra.

Il consiglio di amministrazione della scuola musicale comunale si era riunito in seduta straordinaria il precedente 19 dicembre 2014 per deliberare circa i nuovi bandi, prevedendo per “Pianista accompagnatore” come titolo specifico il diploma vecchio ordinamento o la laurea triennale in pianoforte, valutando la laurea di II livello in pianoforte altri 2 punti suppletivi.

La difesa ha contestato il punteggio attribuito alla ricorrente dalla commissione giudicatrice in sede di procedura comparativa, contestando anche la previsione, contenuta nell’avviso pubblico di indizione, con la quale l’amministrazione limitava le esperienze di insegnamento utilmente valutabili a partire dall’anno 2004-2005, impedendole così di poter confidare sugli ulteriori anni di insegnamento prestati presso la Scuola musicale comunale a partire dal 1989.

Il comune costituito in giudizio ha eccepito, preliminarmente, l’irricevibilità per impugnazione tardiva delle previsioni contenute nell’avviso pubblico del 10 febbraio 2015, recanti clausole immediatamente conosciute o conoscibili dalla ricorrente sin dal momento della sua pubblicazione, con conseguente onere di loro, immediata, impugnazione entro il termine decadenziale di 60 giorni.

Sempre sul piano dell’interesse a ricorrere, il comune di Viterbo ha inoltre eccepito il mancato superamento, da parte della ricorrente, della cosiddetta “prova di resistenza”, in virtù della quale “giammai avrebbe potuto conseguire l’auspicato contratto di collaborazione, non riuscendo per tal via a colmare il divario registrato nei confronti del controinteressato”.

Decisivo, per i giudici amministrativi, proprio il mancato superamento della “prova di resistenza”: “Anche accedendo a tutte le doglianze mosse dalla ricorrente . si legge nelle motivazioni della sentenza pubblicate il 30 maggio – il punteggio che ne risulterebbe sarebbe, comunque, di gran lunga inferiore a quello registrato dal controinteressato, non consentendole in alcun modo, quindi, di ottenere il bene della vita ambito”.

Relativamente alla censurata scelta dell’amministrazione di limitare i titoli di servizio valutabili a partire dall’anno scolastico 2004-2005: “Tale previsione contenuta nell’avviso pubblico appare pienamente coerente con il proposito di non pregiudicare i concorrenti più giovani i quali, evidentemente, sarebbero penalizzati da un’eccessiva valorizzazione del dato concernente l’esperienza di servizio (…) adeguatamente bilanciato dalla previsione, in ogni caso, di un’adeguata considerazione dell’anzianità pregressa di insegnamento ottenuta limitando in 10 anni il periodo di tempo utilmente valutabile a tal fine”.


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1 giugno, 2023

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