Viterbo – (sil.co.) – Accolto parzialmente dalla sezione giurisdizionale per la regione Lazio della corte dei conti il ricorso di un militare viterbese, difeso dall’avvocato Mario Orsini, al quale è stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva.
Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato servizio come militare e che l’Inps ha applicato l’aliquota prevista per il personale civile anziché quella più favorevole del 44% prevista per il personale militare o del 2,44 per cento annuo in base alla sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021.
Con comparsa di costituzione l’Inps ha rappresentato che l’art. 54 del D.p.r. n. 1092/1973 non si applica alle pensioni liquidate con il sistema misto, ha richiamato la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite e la circolare del 14 luglio 2021 n. 107, ha eccepito il divieto di mutatio libelli, l’inammissibilità ai sensi dell’art. 153 c.g.c. e l’improcedibilità ai sensi dell’art. 443 c.p.c.. Ha, quindi, chiesto in via subordinata la cessata materia del contendere e la non debenza del cumulo tra interessi e rivalutazione.
Durante l’udienza del 21 giugno è stato ricordato come “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”. E ancora, “che la ‘quota retributiva’ della pensione da liquidarsi con il sistema ‘misto’ in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.
“Alla luce delle considerazioni, la domanda relativa all’applicazione sulla quota retributiva dell’aliquota del 2,44 per cento annuo è fondata – si legge nella sentenza – pertanto, il ricorso è parzialmente accolto”.
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