Fabrica di Roma – (sil.co.) – Promosso il ricorso di un padre contro il comune di Fabrica di Roma che, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, gli aveva negato la copia della domanda di iscrizione anagrafica del figlio minore, collocato nel frattempo dal tribunale presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo nel corso di incontri che saranno organizzati dai servizi sociali in ambiente neutro.
Per il Tar del Lazio, nel caso specifico, l’interesse del genitore è da considerarsi un interesse privato giuridicamente rilevante.
È arrivato così il via libera del Tar del Lazio alla richiesta di accesso agli atti presentata ai giudici amministrativi contro il diniego del comune di Fabrica di Roma da parte di un genitore che il 19 dicembre 2022 aveva presentato istanza per avere “copia fotostatica della domanda di iscrizione anagrafica del figlio, le generalità del pubblico ufficiale che ha consentito l’iscrizione, il responsabile del procedimento amministrativo”.
La pubblica amministrazione dovrà anche provvedere a pagargli le spese di giudizio. “Il ricorrente – si legge nelle motivazioni della sentenza del 27 luglio – in qualità di padre del minore cui si riferisce la documentazione richiesta (circostanza debitamente esplicitata nella domanda presentata al comune di Fabrica di Roma), è sicuramente titolare dell’interesse richiesto dall’art. 22 l. n. 241/90 per l’esercizio del diritto di accesso”.
Da qui l’ordine al comune di Fabrica di Roma di consentire la visione e l’estrazione di copia degli atti richiesti dal genitore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
“Del tutto inconferente con la normativa applicabile alla fattispecie è la motivazione del diniego opposto dal comune resistente il 19 gennaio 2023 che, a tal fine, ha richiamato l’art. 5 bis comma 2 lettera a) d. lgs. n. 33/13”, viene sottolineato dal Tar del Lazio, secondo cui “il ricorso è fondato e merita accoglimento”, relativamente all’esigenza di “evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali
“Né l’accesso può essere negato in ragione della circostanza prospettata dal comune di Fabrica di Roma il quale nella relazione del 10/07/23 ha evidenziato che non ha dato seguito alla domanda di ostensione dei documenti sulla base dell’ordinanza emessa dal tribunale di Viterbo nella parte in cui dispone ‘il collocamento (del minore) prevalente presso la madre con facoltà per il padre di vederlo nel corso di incontri che saranno organizzati dai servizi sociali di Fabrica di Roma in ambiente neutro’”.
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY