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Viterbo - Bocciato dal Tar del Lazio il ricorso di palazzo Gentili per farsi risarcire le spese da palazzo dei Priori

“Rifiuti abbandonati in strada Pratoleva, Acquarossa e Teverina, non deve pulire il comune ma la provincia”

di Silvana Cortignani
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Viterbo - Palazzo Gentili

Viterbo – Palazzo Gentili


Viterbo – Palazzo Gentili contro palazzo dei Priori sull’appartenenza dei rifiuti abbandonati su alcuni tratti stradali nell’immediata periferia del capoluogo: secondo i giudici amministrativi sono della provincia che quindi deve provvedere a sue spese a rimozione e smaltimento.

È stato bocciato il 20 novembre dal Tar del Lazio il ricorso dell’amministrazione provinciale contro il comune di Viterbo per l’annullamento dell’ordinanza n. 24 del 21.03.2017, notificata all’ente di via Saffi il 18 aprile 2017, in cui si intimava la “rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati nei relitti stradali di proprietà provinciale siti in strada Teverina, strada provinciale Acquarossa, strada Pratoleva e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 192 del D.Lvo n. 152/2006”.

La provincia, nonostante abbia eseguito l’ordine di rimozione, ha impugnato l’ordinanza dell’allora sindaco Leonardo Michelini con la quale veniva ingiunto a Palazzo Gentili  di provvedere alla rimozione dei rifiuti rinvenuti dal corpo forestale in una sede stradale asseritamente di proprietà provinciale, al fine di ottenere il rimborso dei costi sostenuti ritenendo che sarebbe stato onere di palazzo dei Priori provvedere all’incombente posto illegittimamente a carico dell’ente provinciale.


Viterbo - Piazza del comune

Viterbo – Palazzo dei Priori in piazza del Plebiscito


Il provvedimento impugnato era stato preceduto da una serie di comunicazioni intercorse tra il comune e la provincia che era stata destinataria anche del verbale redatto dal corpo forestale dello stato che ha dato origine alla controversia.

Al centro dell’udienza dello scorso 22 settembre, quando la causa è stata trattenuta in decisione, la qualificazione del tratto di strada sul quale sono stati rinvenuti i rifiuti che, secondo la provincia, non sarebbe una “pertinenza” della strada provinciale in questione bensì un cosiddetto “relitto stradale”, ossia un tratto di strada dismesso non più utilizzato ai fini della viabilità, il che farebbe venir meno la competenza della provincia sulla manutenzione dello stesso ai sensi delle previsioni del codice della strada.

Il comune si è costituito in giudizio argomentando circa l’infondatezza della tesi sostenuta dalla provincia e rilevando la legittimità del provvedimento adottato in ragione della sussistenza in capo agli uffici di via Saffi del dovere di manutenzione, custodia e vigilanza quale ente proprietario della strada sulla quale sono stati rinvenuti i rifiuti da parte del corpo forestale.

“Il collegio ritiene che, alla luce delle evidenze in atti, il ricorso sia infondato – si legge nelle motivazioni della sentenza – in quanto la qualificazione del tratto di strada in questione come ‘relitto stradale’ non ha alla base un atto amministrativo di declassificazione o di sdemanializzazione ragion per cui deve ritenersi che lo stesso continui ad essere una pertinenza della strada provinciale la cui manutenzione grava pacificamente sulla provincia ricorrente”.


Viterbo - La discarica di rifiuti all'Acquarossa

Discarica di rifiuti all’Acquarossa – foto di repertorio del gennaio 2017


“La pulizia di una strada sulla quale insistono rifiuti abbandonati, interferendo direttamente con la funzionalità dell’infrastruttura e con la sicurezza della viabilità, spetta direttamente al soggetto proprietario, concessionario o comunque affidatario della sua gestione atteso che sullo stesso gravano i doveri di vigilanza, controllo e conservazione della medesima”, sottolineano i giudici amministrativi.

E ancora: “L’ordinanza sindacale impugnata deve ritenersi legittima sotto il profilo del rispetto del principio di legalità in quanto fonda i propri requisiti di ammissibilità sui pericoli per la salute pubblica segnalati nel verbale del corpo forestale connessi alle conseguenze della mancata rimozione dei rifiuti con l’approssimarsi della stagione estiva”.

In conclusione: “Ritenuta la legittimità del provvedimento impugnato, l’istanza risarcitoria formulata deve essere necessariamente rigettata in quanto la provincia ha sopportato i costi correlati ai doveri sulla stessa gravanti”. Rigettando il ricorso inoltre, il Tar del Lazio ha condannato la provincia al pagamento di duemila euro di spese di giudizio in favore del comune.

Silvana Cortignani


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23 novembre, 2023

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