Viterbo – (sil.co.) – Accolto dal Tar del Lazio il ricorso di un cittadino straniero per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta richiesto dal ricorrente per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato emesso il 7 agosto 2023.
Ufficio immigrazione della polizia
Era il mese di marzo 2022 quando il cittadino straniero faceva ingresso in Italia con un visto di ingresso per lavoro stagionale, stipulando un contratto di lavoro ed ottenendo il relativo permesso di soggiorno. Il datore di lavoro ha poi prorogato il contratto fino al 15 settembre 2023 in condizione di irregolarità, in quanto dal 21 dicembre 2022 il permesso di soggiorno del lavoratore non era più valido.
Con il Decreto flussi 2021 il lavoratore ha presentato domanda per verificare la sussistenza di quote disponibili per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato, non risultando però quote disponibili. In occasione del Decreto flussi 2022, in data 4 aprile 2023, ha quindi presentato una nuova domanda.
Ricorrendo i requisiti richiesti dalla normativa in merito alla capacità economica, l’Ispettorato del lavoro ha espresso parere positivo all’assunzione e quindi alla conversione mentre lo Sportello unico ha comunicato il rilascio del nullaosta. In data 27 luglio 2023, però, lo stesso Sportello unico ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del nullaosta rilasciato con la motivazione: “Il permesso di soggiorno risulta scaduto in data 21/12/2022. La normativa prevede che il permesso di soggiorno, alla data della domanda, deve risultare in corso di validità, lo stesso pertanto non è convertibile”.
Sul presupposto che la normativa prevede che il titolo di soggiorno debba essere in corso di validità alla data della domanda di conversione del 7 agosto 2023, è stata quindi disposta la revoca del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione di Viterbo.
Alla camera di consiglio del 16 gennaio la causa è stata trattenuta in decisione, mentre risale al 30 gennaio la pubblicazione della sentenza, secondo cui il ricorso merita accoglimento.
Secondo il ricorso, non è previsto alcun termine perentorio dalla legge per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno e neppure una norma che preveda che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale debba essere in corso di validità, “prevedendo solo come condizioni l’offerta di ‘un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato’ e ‘la sussistenza delle quote’”. Pertanto qualora la legge non preveda espressamente un termine perentorio per la conversione, l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è di per sé ostativa.
Lo Sportello unico per l’immigrazione di Viterbo avrebbe insomma dovuto tenere in considerazione gli elementi sopraggiunti, quali la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, l’essere stato assunto con lavoro stagionale per almeno tre mesi e l’aver richiesto ed ottenuto positivamente la sussistenza di una quota per la conversione.
“La censura è fondata – spiegano i giudici del tribunale amministrativo regionale – non può quindi trovare accoglimento la tesi della difesa erariale che sostiene che sia applicabile alla presente fattispecie analogicamente il disposto dell’art. 6, c. 1 del T.U.I. che prevede ‘il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza[…]”‘.
“La tesi non può essere accolta – sottolineano i giudici del Tar – in senso contrario dispone infatti l’art. 24 c. 10 d.lgs. n. 286/1998, che pone al lavoratore che ‘…ha svolto….’ regolare lavoro stagionale per almeno tre mesi, i requisiti, ai fini della conversione del permesso, di un contratto di lavoro subordinato e di un esito positivo della attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno per lavoro da stagionale a subordinato”.
La validità del titolo di soggiorno posseduto all’atto della domanda di conversione, secondo il Tar Lazio, non è pertanto un requisito. Assumono rilievo invece la valutazione dell’amministrazione circa le future fonti di sostentamento del richiedente la conversione,
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