Viterbo – Diventa sottufficiale infermiera dell’esercito sotto Covid, ma la laurea non risulta e viene licenziata. Bocciato dal Tar del Lazio il ricorso di una 42enne viterbese per l’annullamento del decreto con cui, il 31 agosto 2020, il ministero della difesa ha disposto la revoca della nomina a maresciallo in ferma eccezionale di un anno nel corpo sanitario dell’esercito che le era stata conferita il 23 giugno dello stesso anno. Motivo, all’università da lei indicata, non risulta si sia mai laureata.
Operatori sanitari
Sottufficiali infermieri in era Covid
La 42enne, che ha presentato ricorso il 20 novembre 2020, aveva partecipato alla procedura indetta dal ministero della difesa ai sensi del cosiddetto decreto “anti-Covid” per l’arruolamento straordinario per chiamata diretta, in ferma eccezionale di un anno nell’esercito italiano, di 120 ufficiali medici e di 200 sottufficiali infermieri. Tra i requisiti richiesti, al 16 marzo 2020, giorno di entrata in vigore del decreto, il possesso della laurea in scienze infermieristiche e la relativa abilitazione professionale, regolarmente esibiti dalla 42enne.
Il giallo della laurea a Tor Vergata
Il 9 settembre 2020, la nomina a maresciallo le è stata revocata in seguito alla nota del 25 giugno con cui l’Ordine delle professioni infermieristiche di Viterbo aveva comunicato l’avvenuta cancellazione e alla nota dell’8 luglio con cui l’università di “Tor Vergata” comunicava che non risultava essere mai stata una studentessa e avesse conseguito una laurea. La 42enne sostiene invece da sempre di avere conseguito la laurea in scienze infermieristiche presso l’università di Tor Vergata l’11 febbraio 2016 con voto 98/110, producendo anche una certificazione del 24 maggio 2017 rilasciata dall’ateneo e la relativa abilitazione professionale, oltre alla conclusione, il 24 maggio 2017, dei corsi di specializzazione con voto 100/110.
L’ateneo: “Nemmeno il numero di matricola”
Niente da fare. A seguito dell’istruttoria disposta dal tribunale amministrativo, il 21 febbraio 2022 l’università ha ribadito che la 42enne “non risulta essere stata mai iscritta al corso di laurea infermieristica e non risulta aver conseguito alcuna abilitazione professionale presso l’ateneo. Non risulta, pertanto, avere mai conseguito il relativo titolo. Peraltro, si evidenzia che nell’ateneo non esiste nessuna matricola con il numero segnalato dalla ricorrente e che nessuna sessione di laurea abilitante in infermieristica si è tenuta nel periodo indicato dalla ricorrente”.
La difesa: “Vittima di un attacco hacker”
L’ultimo dei quattro difensori nominati dalla 42enne, all’udienza dello scorso 25 ottobre, ha prodotto una memoria insistendo sul possesso della laurea e avanzando istanza di nomina di un verificatore “al fine di fugare ogni dubbio in ordine alla posizione della ricorrente ed ai titoli dalla stessa faticosamente raggiunti”, ipotizzando un malfunzionamento informatico (o “attacco hacker”) da cui sia dipesa la cancellazione della storia accademica della ricorrente il cui test di ammissione per l’accesso alla facoltà risalirebbe a settembre del 2014 e la domanda di iscrizione al 30 ottobre 2014. Ma il Tar ha ritenuto sufficiente l’istruttoria svolta e la dettagliata attestazione del 21 febbraio 2022 dell’università.
Il Tar: “Insanabile contrasto con l’università”
All’udienza pubblica del 27 novembre 2024, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta dal collegio in decisione. E non è finita bene per la 42enne. “Di fronte a siffatte perentorie affermazioni la copia dei documenti di apparente provenienza universitaria allegati al ricorso introduttivo – si legge nelle motivazioni della sentenza, pubblicata il 7 gennaio – si pongono, già sul piano logico prima ancora che documentale, in insanabile contrasto con quanto attestato direttamente dall’ateneo interessato nella presente causa”.
“Il ministero della difesa non poteva fare altro”
In conclusione, scrivono i giudici respingendo il ricorso: “Di fronte a quanto attestato dall’università, il ministero della difesa non poteva fare altro che adottare il provvedimento di revoca della nomina per mancanza del requisito dichiarato. Trattasi all’evidenza di attività di natura vincolata che rende di per sé infondato, insieme agli altri proposti, anche il motivo ricorsuale relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca della nomina”. La 42enne è stata condannata alla refusione delle spese processuali in favore del ministero della difesa, liquidate in complessivi 3.305 euro, oltre oneri di legge ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Silvana Cortignani
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