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Tar del Lazio - Per ottenerla, serve la residenza legale decennale continuativa del cittadino straniero nel territorio nazionale

Operaio nell’Alta Tuscia dal 2002 ma con un buco di due mesi, no alla cittadinanza italiana

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Roma - Tar del Lazio

Roma – Tar del Lazio

Viterbo – (sil.co.) – Operaio nell’Alta Tuscia dal 2002 ma all’anagrafe risulta un buco di due mesi, no alla cittadinanza italiana.

È stato confermato dal Tar del Lazio il no alla richiesta di cittadinanza italiana di un operaio immigrato dell’Alta Tuscia, in Italia dal 2002, che si era già rivolto alla prefettura di Viterbo, proponendo ricorso per l’annullamento del diniego del 24 agosto 2024.

La domanda è stata rigettata anche dal Tar del Lazio, difettando dei prescritti requisiti di reddito di sussistenza e di residenza legale decennale continuativa del cittadino straniero nel territorio nazionale.

Per la difesa, in particolare, è da considerare illegittima la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente nel comune dell’Alta Tuscia dove lo straniero vive e lavora come operaio, non avendo considerato che “il ricorrente vive stabilmente in Italia dal lontano 2002 e che tale circostanza costituisce un chiaro ed inequivocabile segno della residenza continuata ed ininterrotta sul territorio nazionale”. 

Lo scorso 8 gennaio, il ricorrente ha contestato la cancellazione dal registro anagrafe per mancanza di residenza abituale dal 13 dicembre 2012 al 13 febbraio 2013, non essendosi mai spostato dal comune di residenza dove ha sempre continuato a svolgere la sua attività lavorativa, come evincibile dalle buste paga in atti.

Inutile. “Il ricorrente è risultato non in regola con il requisito della residenza legale decennale nel territorio dello Stato, attestata dalla regolare e ininterrotta iscrizione anagrafica – conclude il Tar, rigettando il ricorso – ciò è sufficiente a delineare l’esistenza di un insuperabile fattore ostativo alla concessione della cittadinanza”. 

In conclusione: “Nessun addebito può essere mosso all’operato del ministero per aver con il decreto impugnato respinto l’istanza di naturalizzazione presentata dalla ricorrente, per difetto del requisito della residenza della durata a tal fine prescritta – che costituisce la condizione minima legittimante la presentazione della richiesta – fondandosi sulle risultanze anagrafiche, come riportate nei registri del comune, non avendo alcun potere di disattenderle”.

 


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25 febbraio, 2025

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