Viterbo – “I padri poliziotti hanno diritto ad essere soggetto attivo nella formazione dei propri figli”. È stato accolto ieri dal Tar del Lazio il ricorso di un assistente capo della polizia di stato di Viterbo, difeso dall’avvocato Simone Negro, che era stato richiamato a Roma per esigenze di organico.
Risultato: l’annullamento del provvedimento con cui, il 29 luglio 2024, il ministero dell’interno-dipartimento della pubblica sicurezza aveva rigettato l’istanza del poliziotto volta a ottenere l’assegnazione temporanea presso la questura di Viterbo, in quanto padre di una minore residente nel capoluogo, con la madre operaia in città.
L’avvocato Simone Negro
“La pronuncia è interessante – spiega l’avvocato Negro – poiché limita la discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione e la subordina alle esigenze familiari dei suoi dipendenti. Abbiamo ottenuto un risultato positivo peraltro poiché il ministero non ha valutato che le esigenze di organico della sede temporanea di Viterbo fossero ugualmente deficitarie”.
Secondo la controparte “pur prendendo atto di quanto rappresentato dall’interessato, le necessità funzionali dell’amministrazione non rendono possibile accogliere l’istanza, al fine di non pregiudicare le attività istituzionali connesse al contesto territoriale in cui è incardinato l’ufficio di appartenenza del dipendente”.
I giudici amministrativi, nella sentenza, ricordano come “il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto ‘ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa’ anziché ‘ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa’”.
“La pronuncia del Tar – prosegue il legale viterbese – rivoluziona i limiti del potere discrezionale della pubblica amministrazione, spingendosi fino ad individuare quali siano i criteri motivazionali ai quali deve uniformarsi quest’ultima, in forza del sacrosanto diritto genitoriale”.
Insufficiente, per il Tar del Lazio, la motivazione del “preteso bilanciamento delle esigenze familiari con quelle di funzionalità organizzativa dell’apparato”. “L’obbligo di motivazione – viene ricordato – impone che sia le ragioni organizzative sia le ragioni di servizio vengano adeguatamente esplicitate e documentate, non essendo consentito che le stesse si risolvano in mere formule di stile circa la carenza di organico”.
“L’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 – ricorda la sentenza – è norma posta a tutela di un bene primario di carattere generale – il sostegno della maternità e della paternità – ed è finalizzata a proteggere la famiglia, prima e più che il rapporto di lavoro; specificatamente, essa tutela l’esercizio delle funzioni genitoriali, conformemente al dettato degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione. Tale impostazione conferma che, accanto alla valorizzazione delle competenze, alla premialità del merito, alla semplificazione e alla trasparenza delle scelte, il maggior fattore di buon andamento di una struttura pubblica potrebbe essere la positività del clima lavorativo che si consegue agevolando tutto ciò che, senza pregiudicare il servizio, favorisce lo sviluppo della rete affettiva e relazionale del dipendente”.
In conclusione: “Disattendendo le rassegnate necessità familiari e i diritti del fanciullo, il provvedimento impugnato non prende in considerazione i bisogni familiari, avuto riguardo sia alla necessità di agevolare in ogni modo la conciliazione della vita lavorativa con quella personale e affettiva, sia con riferimento all’importanza della condivisione delle responsabilità genitoriali, quale indiretto strumento per il raggiungimento di un’effettiva parità di genere, ma anche di riconoscimento del diritto del padre a essere soggetto attivo nella formazione dei propri figli, fin dai primi anni di vita”.
Silvana Cortignani
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