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Viterbo - Confermato dal Tar del Lazio il no della prefettura per carenza del requisito reddituale del nucleo familiare di riferimento

Cittadinanza negata a lavoratrice e mamma di quattro figli, che da anni vive col marito in Italia

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Roma - Tar del Lazio

Roma – Tar del Lazio

Viterbo – Reddito familiare troppo scarso. Bocciato dal Tar del Lazio il ricorso per la cittadinanza italiana di una straniera, lavoratrice e mamma di quattro figli, che da anni vive a Viterbo col marito. 

Al tribunale amministrativo la donna aveva chiesto l’annullamento del decreto con cui, l’11 dicembre 2023, la prefettura di Viterbo aveva dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza italiana presentata il 18 luglio 2019, per carenza del richiesto requisito reddituale del nucleo familiare di riferimento.

La difesa ha puntato il dito contro la mancata valutazione delle dichiarazioni reddituali regolarmente presentate dalla donna nel triennio antecedente alla domanda di cittadinanza, unitamente a quelle presentate nel medesimo periodo storico dal convivente, da cui si evince che nessun familiare convivente poteva annoverarsi a carico dell’istante, mentre i quattro figli della coppia risulterebbero tutti a carico del coniuge (al 100%), per i periodi d’imposta delle annualità 2022, 2021, 2020 e 2019.

All’udienza pubblica dello scorso 9 aprile, la causa è passata in decisione e il ricorso è stato giudicato infondato quindi respinto.

“L’insufficienza del reddito dichiarato – ricordano i giudizi amministrativi – può costituire ex se causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro”.

“Tanto premesso – si legge nella sentenza – occorre rilevare che dagli accertamenti effettuati presso l’agenzia delle entrate, in particolare dall’estratto di punto fisco relativo alla sola situazione fiscale dell’odierna ricorrente sono emersi redditi pari a 6mila euro nel 2016, 6mila euro  nel 2017, 7mila euro nel 2018, 2.011 euro nel 2019, 1.949 euro nel 2020, 6.336 euro nel 2021 e 7.600 euro nel 2022, chiaramente insufficienti rispetto ai prescritti parametri individuali”.

“Inoltre, anche a voler considerare i redditi suddetti unitamente a quelli del marito, la somma totale degli stessi risulta pari a 13mila euro per il 2016, 13mila euro per il 2017, 14.050  euro per il 2018, 13.011 euro per il 2019, 8949 euro per il 2020, 10.336 euro per il 2021, 10.183 euro per il 2022 e 11.080 euro per il 2023, chiaramente insufficienti per un nucleo familiare composto, oltre che dai coniuge predetti, da ben quattro figli a carico”.

“Appare pertanto conclamata la rilevata insufficienza reddituale, atteso che soltanto un reddito pari a  13.942,05 euro avrebbe potuto ritenersi sufficiente (ovvero 11.362,05 euro di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico), sicché il provvedimento impugnato è stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso, in ottemperanza al principio ‘tempus regit actum’”.

“Va inoltre rilevato – sottolinea il Tar – che i redditi del coniuge dichiarati per l’anno 2023 non rientrano in quelli utili da lavoro computabili ai fini della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 L.91/92, in quanto trattasi di reddito derivante da sussidio di stato (Naspi-disoccupazione) per il quale il prevalente e condiviso orientamento giurisprudenziale ha statuito la non computabilità per la concessione della cittadinanza, trattandosi di prestazioni di tipo previdenziale da ritenersi contributi pubblici che gravano sul pubblico erario”.

Silvana Cortignani

 

 


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5 maggio, 2025

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