Viterbo – (sil.co.) – Studentessa universitaria in Italia con tanto di borsa di studio, ma non le viene rinnovato il permesso di soggiorno.
Ci hanno pensato i giudici del Tar del Lazio, che hanno annullato il mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, notificato lo scorso 30 maggio dalla questura di Viterbo a una studentessa del Malawi, vincitrice di una borsa di studio presso una università capitolina.
La giovane d’origine africana, rappresentata dall’avvocato Andrea Balducelli del foro di Roma, ha presentato ricorso contro la questura di Viterbo e il ministero dell’interno chiedendo l’annullamento del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
La questura di Viterbo, secondo quanto emerso all’udienza dello scorso 14 gennaio, aveva rigettato la domanda affermando che la giovane straniera non avrebbe prodotto certificazioni comprovanti: l’effettività, l’attualità e la regolarità della sua posizione di studentessa dottoranda presso l’ateneo romano in parola; l’assenza di previsione di esami nell’arco del periodo di durata del corso di studi asseritamente seguito; l’effettiva titolarità del finanziamento agli studi (presente o pregresso); l’integralità della copertura assicurativa, in relazione agli anni accademici di riferimento.
La studentessa ha però fornito copia dell’attestazione rilasciata dall’università di Tor Vergata in merito all’avvenuta iscrizione al corso di dottorato di ricerca per tre anni dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2024, nonché la conferma dell’avvenuta immatricolazione al terzo anno accademico 2023/2024 del dottorato di ricerca; copia dell’attestazione, rilasciata dal coordinatore del corso di dottorato di ricerca, che la ricorrente “è regolarmente iscritta al III anno” e che “sta svolgendo l’attività di studio e ricerca al fine della redazione della tesi” finale; attestazione idonea a dimostrare che il corso di dottorato non prevede specifici esami da superare per potersi iscrivere agli anni successivi.
Non ultimo: documentazione da cui risulta il diritto della ricorrente di percepire una borsa di studio per l’anno accademico 2023/2024 e copia di una polizza sanitaria valida per il periodo 19 marzo 2024-19 settembre 2024.
“Le doglianze della ricorrente sono fondate”, si legge nella sentenza del Tar. “Risulta per tabulas che la documentazione trasmessa via mail è stata valutata in modo incompleto e tardivamente dall’amministrazione, che avrebbe invece potuto assumere le conseguenti decisioni nel contraddittorio endoprocedimentale ed a seguito dell’istanza. Il ricorso pertanto è accolto e per l’effetto il provvedimento impugnato è annullato, fermo restando che l’amministrazione dovrà procedere al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio formulata dalla ricorrente”.
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