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Viterbo - Decisiva l’assenza di continuità aziendale - Dovrà essere riesaminata la domanda per l'apertura

Sala videolottery, Tar annulla licenza e impone la verifica delle distanze

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Viterbo – (sil.co.) – Annullata dal Tar del Lazio la licenza per l’apertura di una sala videolottery (vlt), decisiva l’assenza di continuità aziendale.


Roma - Tar del Lazio

Roma – Tar del Lazio


Il tribunale amministrativo ha annullato la licenza per l’apertura di una sala vlt a Viterbo, accogliendo in parte il ricorso presentato da una società già attiva nel settore del gioco, titolare di una sala bingo nella stessa area, rappresentata dagli avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino.

Al centro della controversia il rilascio da parte della questura di nuove autorizzazioni per una sala scommesse e videolottery situata nelle vicinanze dell’attività della ricorrente. Quest’ultima ha contestato la decisione sostenendo la violazione della normativa regionale del Lazio (L.R. n. 5/2013), che impone distanze minime tra le sale gioco e i cosiddetti “luoghi sensibili”, come centri giovanili.

Secondo la difesa della società, l’amministrazione avrebbe erroneamente qualificato l’apertura come mera prosecuzione di un’attività preesistente, applicando così una deroga ai limiti distanziometrici.

Il Tar ha innanzitutto ritenuto il ricorso ammissibile sotto il profilo della tempestività, rilevando che la società aveva avuto conoscenza concreta dell’intervento solo con l’avvio dei lavori nell’aprile 2025. Quanto all’interesse ad agire, i giudici lo hanno riconosciuto limitatamente all’attività Vlt, in quanto direttamente concorrente nello stesso mercato e bacino di utenza. È stata invece dichiarata inammissibile la parte relativa alla raccolta scommesse, per mancanza di una specifica interferenza economica.

Il punto centrale della decisione riguarda l’applicazione della deroga prevista dall’art. 11 bis della legge regionale. Il Tar ha escluso che nel caso concreto potesse parlarsi di continuità aziendale: i locali, infatti, erano rimasti chiusi per un lungo periodo, dal 2022 al 2025, a seguito di precedenti revoche.

Secondo i giudici, la deroga ai limiti sulle distanze è finalizzata a tutelare attività effettivamente esistenti e consolidate, non la semplice possibilità teorica di destinare un immobile al gioco. In assenza di continuità, la richiesta avrebbe dovuto essere trattata come una nuova apertura, con una verifica rigorosa del rispetto delle distanze dai luoghi sensibili. Non avendo la questura svolto tale istruttoria, il Tar ha annullato la licenza relativa alle vlt e gli atti connessi. 

Spetterà ora alla questura di Viterbo riesaminare la domanda alla luce dei criteri indicati nella sentenza.

La sentenza, pronunciata il 21 aprile 2026, interviene su una vicenda che riguarda il rilascio di autorizzazioni per attività di gioco e la corretta applicazione della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili. La controversia nasce dall’impugnazione di più atti amministrativi, tra cui le licenze ex articolo 88 del Tulps per videolottery e raccolta scommesse, il certificato di idoneità dei locali e il titolo autorizzatorio rilasciati dall’agenzia delle dogane e dei monopoli. 

Secondo il Tar, la questura ha erroneamente qualificato la richiesta della controinteressata come prosecuzione di un’attività preesistente, evitando così di verificare il rispetto delle distanze previste dalla legge regionale del Lazio. I giudici amministrativi hanno invece rilevato l’assenza di continuità nell’esercizio dell’attività, evidenziando come le precedenti licenze fossero state revocate e come l’attività fosse rimasta inattiva per un periodo significativo prima della nuova apertura.

Il collegio ha sottolineato che la nuova gestione ha avviato l’attività solo nell’aprile 2025, sulla base di titoli autorizzatori completamente nuovi. Questo elemento ha escluso la possibilità di applicare il regime derogatorio previsto per le attività già esistenti prima dell’entrata in vigore delle norme più restrittive.

La decisione chiarisce che la semplice destinazione dei locali a sala giochi in passato non è sufficiente per evitare l’applicazione delle regole sulle distanze. È necessaria una continuità sostanziale dell’attività economica, che nel caso esaminato non è stata dimostrata. In mancanza di tale requisito, l’amministrazione avrebbe dovuto trattare la richiesta come una nuova apertura e procedere alle verifiche previste dalla normativa regionale.

La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che rafforza l’applicazione rigorosa delle norme sul gioco pubblico, con particolare attenzione alla tutela del territorio e alla prevenzione degli effetti sociali legati alla diffusione delle sale da gioco.


 – “Tar annulla la licenza di una nuova sala slot a Viterbo, occorre verificare le distanze minime con le concorrenti”


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1 maggio, 2026

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