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Orte – La sentenza del tribunale amministrativo del Lazio sul provvedimento del comune che aveva sospeso l’attività in località Piani di Terrabella – Il comune condannato a pagare 2mila euro di spese

Il Tar annulla l’ordinanza del sindaco, riapre l’impianto di biogas

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Orte - Palazzo Nuzzi

Orte – Palazzo Nuzzi

Orte – Il Tar del Lazio annulla l’ordinanza del sindaco che aveva sospeso l’attività dell’impianto di biogas Agritirol in località Piani di Terrabella.

La sentenza è stata pubblicata il 5 maggio 2026 dalla terza sezione del tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Il ricorso era stato presentato da Agritirol società agricola srl contro il comune di Orte. Arpa Lazio era indicata tra i soggetti interessati, ma non si è costituita in giudizio.

Al centro della vicenda c’è l’ordinanza sindacale numero 14 del 13 novembre 2025, con cui il comune aveva ordinato la sospensione immediata e temporanea dell’attività dell’impianto per la produzione di biogas con annessa cogenerazione da 0,998 MWe.

L’impianto, secondo quanto riportato nella sentenza, è entrato in esercizio nel 2012 ed è stato successivamente modificato. Gli ultimi interventi erano stati oggetto di Pas il 26 febbraio 2024.

Con l’ordinanza impugnata il comune aveva disposto la sospensione dell’attività fino a nuova disposizione, il divieto di immissione di nuovi materiali organici o biomasse e l’adozione delle misure necessarie per la messa in sicurezza dell’impianto, lo smaltimento dei materiali in giacenza e la prevenzione di emissioni odorigene o altri fenomeni inquinanti.

La sospensione, sempre secondo il provvedimento del comune, avrebbe potuto essere revocata dopo la verifica da parte di Arpa e Asl del ripristino delle condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria.

Agritirol ha contestato l’ordinanza sostenendo, tra le altre cose, la mancanza dei presupposti per l’uso del potere sindacale di urgenza previsto dall’articolo 50 del testo unico degli enti locali. Secondo la società, il comune avrebbe richiamato in modo generico la tutela della salute pubblica, sulla base di segnalazioni di cittadini e di esposti relativi a cattivi odori, senza dimostrare un pericolo concreto e attuale.

Il comune di Orte si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso. In via preliminare ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che la società non avrebbe impugnato la relazione di ispezione di Arpa Lazio del 30 ottobre 2025.

Il Tar ha respinto l’eccezione del comune e ha accolto il ricorso.

Per i giudici, l’uso dell’ordinanza contingibile e urgente richiede una situazione di emergenza sanitaria o di igiene pubblica effettiva, concreta e accertata. Nel caso dell’impianto Agritirol, secondo il tribunale, questi presupposti non risultano dimostrati.

Nella sentenza vengono richiamati anche gli accertamenti tecnici. I tecnici di Arpa, al momento del sopralluogo, hanno affermato di non avere avvertito “rumori molesti o odori anomali né eccessivi”. Anche la Asl ha evidenziato che, al momento dell’accesso all’impianto, non si rappresentavano molestie di natura olfattiva.

Il Tar richiama inoltre i rilievi dello studio Cbf, secondo cui il campione prelevato in aria ambiente mostrava una concentrazione di odore media pari circa al valore limite, senza superarlo. Nella stessa relazione, sempre secondo la sentenza, si precisava che si trattava di composti naturali, non pericolosi.

Da qui la conclusione dei giudici: le irregolarità richiamate dall’amministrazione non erano sufficienti a dimostrare il pericolo che il comune intendeva contrastare. Mancava, secondo il Tar, una valutazione specifica sul rischio per la salute.

Il tribunale amministrativo ha quindi annullato gli atti impugnati. La domanda di risarcimento in forma specifica proposta dalla società è stata ritenuta soddisfatta dall’annullamento dell’ordinanza, già sospesa in sede cautelare.

Il comune di Orte è stato condannato al pagamento delle spese di lite sostenute da Agritirol, quantificate in 2mila euro, oltre accessori di legge.


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13 maggio, 2026

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