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Viterbo - Bocciato dal Tar del Lazio, per un vizio insanabile il ricorso di un camerunense, nonostante il fratello si sia fatto carico del suo sostentamento economico

No al visto per motivi di studio, confermato il no dell’ambasciata italiana

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Viterbo – (sil.co.) – Bocciato dal Tar del Lazio il ricorso proposto da un cittadino camerunense contro il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio emesso dall’Ambasciata d’Italia a Yaoundé, nonostante il fratello si sia fatto garante del sostentamento economico.


Camerun - Ambasciata d'Italia a Yaoundé

Camerun – Ambasciata d’Italia a Yaoundé


Al centro della decisione non vi è il merito del sostentamento economico, motivo del diniego consolare, bensì un vizio insanabile della procura alle liti, che i giudici hanno ritenuto priva dei requisiti di legge essenziali.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia in Camerun aveva respinto la sua richiesta di visto per studio, motivata dalla presunta mancanza di adeguati mezzi economici di sostentamento. Nel ricorso si contestava la violazione del Testo unico immigrazione, evidenziando come l’istante avesse allegato garanzie economiche da parte dei familiari, tra cui l’impegno del fratello con un reddito annuo netto di circa 49.500 euro.

Tuttavia, il collegio non è entrato nel merito della sussistenza o meno delle garanzie economiche, rilevando un blocco insormontabile in punto di rito, fondando la declaratoria di inammissibilità su due pilastri legati alla validità del potere di stare in giudizio tramite difensore e alla mancanza di legalizzazione, dal momento che l’ordinamento italiano riconosce all’avvocato il potere di autenticare la firma del cliente solo entro il territorio nazionale.

Se la procura è firmata all’estero, occorre la legalizzazione della firma da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure l’apposizione dell’apostille per gli stati aderenti alla convenzione dell’Aja. Non avendo il Camerun aderito a tale convenzione, la procura necessitava obbligatoriamente della legalizzazione consolare al momento della notifica, formalità che inizialmente mancava.

La procura presentata reca una data antecedente di circa sei mesi rispetto all’adozione del diniego stesso. Il Tar ha evidenziato come la procura speciale debba riferirsi a un provvedimento ben preciso e già esistente, qualificando come “patologica” l’ipotesi di rilasciare una procura per impugnare un atto futuro e solo ipotetico.

Il camerunense ha tentato di sanare il vizio depositando, nel corso del giudizio, una nuova procura notarile regolarmente legalizzata dall’ambasciata, ma il Tar ha respinto tale tentativo, applicando l’orientamento espresso dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo il quale la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non può essere rilasciata o regolarizzata in un momento successivo.

Non è applicabile l’errore scusabile (rimessione in termini), poiché i ricorrenti sono tenuti a conoscere il quadro giurisprudenziale consolidato dopo l’intervento della plenaria del 2025.


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19 agosto, 2026

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