Castel Sant’Elia – (sil.co.) – Bocciato dal Tar del Lazio il ricorso di un’impresa viterbese, il via libera dell’Arpa è vincolante sulla “cessazione della qualifica rifiuto” ovvero il cosiddetto “end of waste”. Confermato lo stop al recupero di particolari rifiuti ad alto contenuto salino al fine di produrre e commercializzare un nuovo materiale. La Provincia aveva bloccato la sperimentazione, chiedendo ulteriore documentazione all’azienda.
Rifiuti – Immagine di repertorio
Quando l’Arpa esprime un parere negativo, l’ente locale non può far altro che prenderne atto e le aziende non possono ignorarlo in sede di ricorso. È quanto stabilito dalla seconda sezione del tribunale amministrativo regionale nella sentenza depositata a seguito dell’udienza dello scorso 15 luglio.
I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso promosso da una società contro la Provincia di Viterbo. La vicenda ruota attorno alla gestione dello stabilimento per il recupero di rifiuti non pericolosi situato in località La Chiusa, nel comune di Castel Sant’Elia.
La società viterbese ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Provincia di Viterbo, nell’ambito di un procedimento di revisione dell’autorizzazione, aveva negato una variante non sostanziale. La variante era stata richiesta dall’impresa per avviare il recupero di particolari rifiuti ad alto contenuto salino al fine di produrre e commercializzare un nuovo materiale.
A bloccare l’operazione è stato il parere d’arresto dell’Arpa Lazio del primo aprile 2025. L’agenzia regionale per la protezione ambientale ha ritenuto la documentazione dell’azienda insufficiente a dimostrare la sussistenza delle condizioni di sicurezza e norma previste dal codice dell’ambiente per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste). Di conseguenza, la Provincia ha bloccato l’attività sperimentale e richiesto all’azienda ulteriore documentazione istruttoria entro 60 giorni.
L’impresa è quindi ricorsa alle vie legali, sostenendo che la Provincia avesse fatto un uso improprio dei propri poteri e contestando la richiesta di ulteriore documentazione. I giudici amministrativi hanno accolto le eccezioni formali sollevate dalla difesa della Provincia di Viterbo, ricordando che, per legge, il parere dell’Arpa in materia di End of Waste ha carattere “obbligatorio e vincolante”.
Il ricorso contro la sola Provincia è stato giudicato inammissibile, avendo un peso determinante sul blocco delle attività il parere di Arpa, vero atto lesivo per l’azienda che però non è stato impugnato direttamente così come non è stata citata in giudizio l’agenzia.
Oltre al rigetto delle pretese e alla conferma del blocco per la produzione, la società è stata condannata anche al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia di Viterbo, liquidate in 3mila euro più accessori di legge.
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