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Bassano in Teverina - Annullato il no del comune alla richiesta di autorizzazione

Casa famiglia per minori, accolto del Tar il ricorso della cooperativa

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Il borgo di Bassano in Teverina

Il borgo di Bassano in Teverina

Bassano in Teverina – (sil.co.) – Casa famiglia per minori, accolto dal Tar del Lazio il ricorso della cooperativa contro il no del comune di Bassano in Teverina. Illegittimo il diniego sul parere del comitato di sicurezza. 

Si arricchisce di un nuovo e decisivo capitolo la vicenda giudiziaria che vede contrapposti il comune di Bassano in Teverina e la Miravam Cooperativa Sociale per l’apertura di una casa famiglia per minori nel borgo della Tuscia.

Dopo i dubbi e i timori espressi nei mesi scorsi  dall’amministrazione comunale in merito alla sicurezza pubblica, i giudici della seconda sezione bis del Tar del Lazio hanno accolto il ricorso della cooperativa, annullando la determinazione con cui il comune aveva respinto la richiesta di autorizzazione.

La contesa era esplosa ad agosto, quando erano emersi i dettagli del “no” espresso dall’ente locale. L’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Romoli aveva infatti motivato il proprio stop evidenziando come la struttura socio-assistenziale fosse prevista all’interno del centro abitato, in una zona priva di un presidio permanente delle forze dell’ordine.

Per questa ragione, il comune aveva congelato l’iter in attesa di acquisire un parere dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della prefettura di Viterbo, arrivando poi ad adottare un diniego formale firmato dal settore servizi sociali.

Di fronte allo stallo e al successivo rigetto, la Miravam Cooperativa Sociale – assistita dall’avvocato Luigi Sini – si era rivolta al tribunale amministrativo regionale. Già durante le prime battute di agosto, i giudici di via Flaminia avevano chiesto chiarimenti al comune sulla natura del provvedimento e sulla sospensione dell’iter, per poi arrivare nei giorni scorsi alla sentenza di merito.

Nella pronuncia depositata il 30 ottobre, il Tar ha bocciato la linea difensiva del comune, rappresentato dall’avvocato Giuseppe Fraticelli, smontandone i due presupposti principali:

Nessun parere extra dalla prefettura, la legge regionale del Lazio (la n. 41/2003) fissa in modo rigido e tassativo i requisiti previsti per l’apertura di una casa famiglia e impone di chiudere il procedimento entro 60 giorni. Subordinare l’autorizzazione a un parere del comitato di sicurezza non previsto dalla norma costituisce un illegittimo aggravamento del procedimento amministrativo.

In primis il difetto di competenza. Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è un organo consultivo della prefettura e non dei singoli comuni. Di conseguenza, non ha alcuna competenza a rilasciare pareri nell’ambito delle autorizzazioni socio-assistenziali comunali.

Alla luce di queste violazioni, il Tar del Lazio ha annullato il provvedimento di diniego firmato dal comune nell’aprile scorso, “liberando” il campo al riesercizio dell’azione amministrativa, che ora dovrà conformarsi ai rilievi stabiliti dai magistrati.

Il comune di Bassano in Teverina è stato inoltre condannato al pagamento di 3mila euro di spese di lite in favore della cooperativa, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge.


Articoli: “Casa famiglia per minori, struttura nel centro abitato priva di presidio permanente delle forze dell’ordine” – No alla casa famiglia per minori, Il Tar chiede al comune di fare chiarezza


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31 ottobre, 2026

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