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Tar del Lazio - Appartiene al comparto energetico - Bocciato il ricorso di una società viterbese contro il diniego di Invitalia

“La produzione di biometano non è attività manifatturiera”, no ai fondi del Pnrr

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Roma - Il Tar del Lazio

Roma – Il Tar del Lazio

Viterbo – (sil.co.) – No ai fondi Pnrr per il biometano nei contratti di sviluppo della “filiera chimica”. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di una società viterbese la cui produzione di biometano rientra nel settore energetico e non può beneficiare degli incentivi destinati al rafforzamento della chimica industriale.

La produzione di biometano appartiene al comparto energetico e non alla filiera della chimica, indipendentemente dalla sua classificazione formale nei codici Ateco. A stabilirlo è la quarta sezione del tribunale amministrativo regionale per il Lazio con la sentenza sul ricorso proposto da Kanadevia Inova Biogas Viterbo s.r.l. contro Invitalia e il ministero delle imprese e del Made in Italy.

La controversia nasce dal diniego opposto da Invitalia il 15 ottobre 2025 all’istanza di contratto di sviluppo presentata dalla società per realizzare un impianto industriale a Viterbo destinato alla produzione di biometano da fonti rinnovabili (nello specifico, mediante il trattamento della Forsu, la frazione organica dei rifiuti solidi urbani).

La società richiedeva le agevolazioni a fondo perduto previste dal decreto Mimit del 6 novembre 2024, emanato nell’ambito della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 del Pnrr (“Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche”).

Invitalia aveva bocciato il progetto evidenziando, tra i motivi ostativi, che l’utilizzo della Forsu implica un’attività di trattamento di rifiuti urbani non ammissibile, oltre alla carenza di integrazione con la filiera chimica e di benefici duraturi sugli altri operatori.

La società ha quindi impugnato il provvedimento, sostenendo che la produzione di biocarburanti sia a tutti gli effetti un’attività manifatturiera, trattandosi della produzione di un vettore energetico la cui combustione avviene solo in una fase successiva ad opera dei consumatori.

Il Tar del Lazio ha dato ragione a Invitalia, confermando la legittimità del diniego e respingendo il ricorso.
I giudici hanno chiarito che, ai fini dell’accesso all’avviso Pnrr, occorre applicare una nozione economico-funzionale di filiera e non una mera classificazione formale. Poiché il biometano è prodotto specificamente per servire da combustibile e vettore energetico, la sua fabbricazione si inserisce a pieno titolo nel settore dell’energia.


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1 ottobre, 2026

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