Viterbo – (sil.co.) – No al gratuito patrocinio se la causa è infondata e non si consegnano i documenti. Il Tar del Lazio ha revocato l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato a una coppia di genitori, rigettando la richiesta di compenso presentata dalla loro avvocata.
La vicenda trae origine dal ricorso promosso dai genitori contro il ministero dell’istruzione e un istituto comprensivo per contestare la non ammissione della figlia alla classe quarta elementare. Dopo il rigetto del ricorso da parte dei giudici per “manifesta infondatezza”, il difensore ha richiesto la liquidazione delle proprie competenze professionali a carico dello stato.
Il collegio ha tuttavia evidenziato due ragioni ostative all’accoglimento della domanda, a partire dalla mancata collaborazione istruttoria. La parte ricorrente non ha infatti depositato nei termini prescritti la documentazione reddituale richiesta per confermare in via definitiva i requisiti di accesso al beneficio.
Quindi l’infondatezza della pretesa. Il Tar ricorda che per usufruire del gratuito patrocinio è necessario che le ragioni azionate in giudizio non risultino palesemente infondate, requisito venuto meno a seguito del rigetto della causa principale.
In applicazione del testo unico sulle spese di giustizia, il Tar ha disposto la revoca del beneficio e il conseguente diniego di liquidazione del compenso. In osservanza delle norme sulla protezione dei dati personali e a tutela della minore, la sentenza è stata pubblicata con l’oscuramento delle generalità delle parti.
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