Viterbo – (sil.co.) – Bocciato dalla cassazione il ricorso di un 51enne contro la sentenza con cui, il 17 febbraio 203, la corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Viterbo, lo aveva condannato, in qualità di sub agente di un gruppo assicurativo, alla pena di anni due di reclusione e 1.200 euro di multa per più episodi di truffa in danno di diverse persone offese, con l’aggravante della recidiva infraquinquennale, confermando per il resto la sentenza di primo grado, comprese le statuizioni civili.
Nove le persone offese, di cui quattro costituite parti civili.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza di secondo grado con la rimessione del procedimento alla corte d’appello per lo svolgimento del rito premiale del patteggiamento, nonché l’annullamento delle statuizioni civili. A tale proposito, in particolare, la difesa ha eccepito come i reati di truffa commessi ai danni di tre parti offese sarebbero stati prescritti in quanto commessi, secondo il capo d’imputazione, rispettivamente il 16 luglio 2014 e nel periodo compreso tra il 24 aprile 2015 e il 17 luglio 2015.
“Senza tenere conto – si legge nelle motivazioni del rigetto – che è stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante della recidiva infraquinquennale di cui all’art. 99, comma 2 n.2, c.p., che comporta, a seguito degli atti interruttivi, l’aumento della metà del termine di prescrizione ex art. 161, comma 2, c.p. proprio in conseguenza della recidiva qualificata”.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del 51enne al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Silvana Cortignani
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