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Cassazione - Protagonista un 52enne, che inoltre non vive con una moglie italiana né con parenti stretti - Nei guai in seguito a arresto e detenzione

Via libera all’espulsione dall’Italia di un bengalese, anche se si chiama “Abul” e non “Umelo”

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La suprema corte di Cassazione

La suprema corte di cassazione

Viterbo – (sil.co.) – Non convive con una moglie italiana e nemmeno con parenti stretti, via libera all’espulsione dall’Italia in seguito all’arresto da parte dei carabinieri e alla successiva detenzione. Anche se si chiama Abul e non Umelo come appare nelle carte.

Bocciato il ricorso di un cittadino del Bangladesh al tribunale di sorveglianza di Roma e poi alla corte di cassazione contro il provvedimento di espulsione emesso in data 26 settembre 2022 dal magistrato di sorveglianza di Viterbo.

Entrambi hanno confermato l’espulsione stabilita dal giudice viterbese, condannandolo inoltre al pagamento delle spese. Nonostante risultasse dalle carte una ulteriore condizione a lui favorevole, ovvero che il provvedimento impugnato fosse relativo a tale “Umelo”, persona diversa dall’istante.

Protagonista un 52enne bengalese il cui reclamo contro l’espulsione è stato bocciato con ordinanza del 20 aprile 2023 dal tribunale di sorveglianza di Roma. Lo stesso ha fatto la cassazione che lo scorso 25 ottobre ha rigettato il reclamo e respinto la richiesta di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato da parte del sostituto procuratore Giuseppe Riccardi, motivandolo col “caso Umelo”. 

” Il tribunale – si legge nelle motivazioni della sentenza, pubblicate lo scorso 3 gennaio – ha respinto il reclamo ribadendo l’insussistenza di circostanze ostative, in particolare quanto alla situazione familiare, essendo il ricorrente risultato non convivente con coniuge italiana o con parenti entro il secondo grado, non nelle condizioni previste dall’art. 16, comma 9, d.lgs. n. 28611998, e non avendo egli documentato alcun pericolo di essere sottoposto a trattamenti degradanti o inumani nel proprio paese di origine”.

Lo stesso procuratore generale ha inoltre chiesto l’accoglimento del ricorso, essendo il provvedimento impugnato relativo al famoso “Umelo”.  “È infondata l’affermazione della erroneità dell’ordinanza perché, nella sua parte motiva, l’istante viene talvolta indicato con il nome ‘Umelo’ – scrivono gli ermellini, sottolineando – trattasi palesemente di un mero refuso, che non crea alcun dubbio circa l’identità del detenuto oggetto della decisione. Il predetto nominativo errato viene utilizzato solo due volte, mentre nell’indicazione dei motivi dell’opposizione e nel periodo finale della motivazione l’istante viene correttamente citato come ‘Abul'”.

Il reclamo contro l’ordinanza, da parte della difesa, era fondato in particolare sulla circostanza che il 52enne fosse in passato munito del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, che non gli è stato mai revocato, anche se non è stato rinnovato a causa del suo stato di detenzione, avendo inoltre usufruito più volte di permessi-premio nonché dell’autorizzazione al lavoro esterno. 

Ma la cassazione ribadisce come si tratti di espulsione prevista come obbligatoria, avendo il 52enne il permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni e non rinnovato a causa del suo stato di detenzione (motivo per cui il rinnovo sarebbe stato rifiutato, se richiesto).

Relativamente alla questione del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, la cassazione ritiene “l’affermazione del tutto generica, in quanto il ricorrente non precisa neppure a quando risalisse tale permesso, per quanti anni è stato efficace, da quanto tempo è scaduto e se egli ne abbia mai chiesto il rinnovo, pur ammettendo di essere, al momento, sprovvisto di un titolo che legittimi la permanenza in Italia. Inoltre egli non afferma neppure di essere soggiornante in Italia da molti anni e ben inserito nel tessuto sociale, o di avere qui legami parentali significativi. Peraltro, deve sottolinearsi che la normativa che vietava l’espulsione in simili situazioni, da valutare nel merito, è stata abrogata in epoca precedente all’emissione dell’ordinanza impugnata”.


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11 febbraio, 2024

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