Viterbo – (sil.co.) – Al volante ubriaco fradicio secondo l’etilometro, viene assolto dal giudice nonostante risultasse avere un tasso pari a 2,20, il quintuplo rispetto al limite massimo consentito di 0,50.
I fatti risalgono al 16 ottobre 2020, un venerdì sera con poco traffico, in epoca di restrizioni anti pandemia, quando, dopo le ore 22, mentre era alla guida della sua Panda, un automobilista fu fermato per un controllo dai carabinieri, che lo trovarono positivo all’alcol, con un tasso superiore a 1,5 g/l, per la precisione con un tasso di 2,20 g/l.
Imputato di guida in stato di ebbrezza davanti al giudice onorario Roberto Cappelli un 41enne di Montefiascone, assistito dal difensore Luca Ragonesi dello studio dell’avvocato Marco Valerio Mazzatosta, che alla vigilia della discussione ha depositato una dettagliata memoria, chiedendo tra l’altro una perizia tecnica per verificare il corretto funzionamento dell’etilometro.
Per la difesa “in tema di guida in stato di ebbrezza, è configurabile a carico del pubblico ministero l’onere di fornire la prova della omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge nel caso di contestazione da parte dell’imputato del buon funzionamento dell’apparecchio”.
“Non solo la cassazione penale si è espressa sulla questione, ma anche quella civile, che ritiene che l’onere della prova
gravi sulla pubblica amministrazione, poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria. L’assunto veniva ripreso in chiave penalistica dalla V Sezione Penale, la quale concludeva che non vi era ragione di non riconoscerlo anche in sede penale”, ricorda la difesa nella memoria, alla base della richiesta di assoluzione accordata dal giudice monocratico del tribunale di Viterbo.
Le motivazioni fra 90 giorni.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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