Monterosi – (sil.co.) – Bocciato dalla cassazione il ricorso di una coppia per ottenere da un notaio di Viterbo il risarcimento del danno patrimoniale e morale conseguente al “comportamento negligente” del professionista nell’ambito di una compravendita immobiliare a Monterosi.
Al centro della vicenda la stipula dell’atto di compravendita con cui, il 14 luglio 2008, la coppia ha acquistato un fabbricato con circostante terreno ubicato nel comune di Monterosi.
Atto annullato in appello in quanto il notaio non avrebbe verificato che l’ammontare dei corrispondenti oneri per la sanatoria urbanistica fosse superiore al previsto e, parimenti, non li avrebbe informati di un vincolo paesaggistico, tale da pregiudicare l’edificabilità del fondo.
La coppia ha denunciato, in particolare, la contraddittorietà della decisione della corte d’appello di Roma che – dopo avere affermato la responsabilità del notaio rogante – ha ritenuto non sussistere il pregiudizio, nonostante la inesistenza giuridica dell’atto e inalienabilità assoluta dell’immobile compravenduto.
Rigettando il ricorso contro la sentenza d’appello, depositata il 26 gennaio 2021, la cassazione ricorda nelle motivazioni della sentenza del 6 maggio, depositate lo scorso 14 giugno, come i giudici di secondo grado, dopo avere acquisito una Ctu, differentemente da quanto statuito dal giudice di primo grado in punto di responsabilità professionale, abbiano ritenuto che in capo al notaio rogante, nonostante non ne fosse stato espressamente officiato, sussistesse l’onere di verificare la regolarità della domanda di sanatoria degli illeciti edilizi del 10 dicembre.2004 e la sussistenza di vincoli paesaggistici e, dunque, di appurare la veridicità di quanto dichiarato dalla parte venditrice nell’atto di compravendita.
Ciononostante, viene però sottolineato, sono stati ritenuti “non provati” i presunti danni patrimoniale e morale conseguenti, in particolare rilevando che “il corrispettivo della vendita, per il pagamento del quale era stato acceso un mutuo, non risultava essere stato versato dagli acquirenti al venditore, e che le ulteriori spese sostenute per oneri e rogito non erano state documentate”, così anche le opere di ristrutturazione risultavano anteriori all’atto di vendita, e dunque “causalmente non riconducibili alla negligenza del notaio”.
“La corte territoriale – si legge nelle motivazioni – pur avendo accertato la responsabilità del notaio per la stipula di un atto pubblico di compravendita immobiliare nullo (…) ha cionondimeno respinto la domanda risarcitoria sul rilievo che il corrispettivo della vendita, da pagarsi con bonifico bancario dopo la stipula di un mutuo, non risulta essere stato versato dai compratori al venditore. E così anche le spese sostenute per la pratica di mutuo e le spese notarili non risultano documentate. Risultano, viceversa, non temporalmente collegate alla negligenza del notaio le spese anticipate al venditore per la ristrutturazione dell’immobile, non soggetto a sanatoria perché effettuate in un’area risultata, al tempo del rogito, assoggettata a vincolo di inedificabilità”.
E ancora: “Il giudice d’appello, stando alla prospettazione degli attori-appellanti, già determinatisi antecedentemente alla stipula dell’atto di trasferimento dell’immobile a sostenere le spese di costruzione, con valutazione in fatto in questa sede non sindacabile ha escluso che, causalmente, l’asserito pregiudizio (anche perché fondato su di un mero preventivo di spesa) potesse essere ricondotto alla successiva condotta del notaio di mancato rilievo del vincolo di inedificabilità assoluto e di insanabilità degli abusi edilizi commessi”.
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