Viterbo – I familiari di detenuti al 41 bis che hanno dei tatuaggi sono obbligati a coprirli durante i colloqui con i congiunti, perché potrebbero utilizzarli per veicolare messaggi all’interno o all’esterno del carcere.
Viterbo – Carcere di Mammagialla – La polizia penitenziaria
È stato bocciato dalla cassazione il ricorso di un boss mafioso 54enne di Siracusa, detenuto al 41 bis nel carcere di Sassari, contro l’obbligo da parte dei familiari di coprirsi eventuali tatuaggi durante i colloqui periodici onde controllare l’elevata pericolosità sociale dei reclusi in regime di carcere duro e impedire la diffusione di messaggi criptici.
Una “regola”, quella della copertura dei tatuaggi, imposta anche ai familiari dei reclusi al 41 bis presso il carcere “Nicandro Izzo” di Viterbo, che ora ha avuto l’ulteriore sigillo della corte di cassazione. Motivo, “evitare che gli esponenti dell’organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell’organizzazione stessa”.
Con l’occasione, la cassazione ricorda come i colloqui periodici rappresentino il veicolo più diretto e immediato di comunicazione del detenuto con l’esterno, attuabile, per tale categoria soggettiva, attraverso i propri familiari.
Lo scorso 24 maggio, il tribunale di sorveglianza di Sassari, aveva rigettato l’istanza l’istanza del 54enne per la revoca o la modifica delle disposizioni contenute nella circolare Dap del 4 settembre 2019 che impongono ai familiari dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale la copertura dei tatuaggi durante lo svolgimento dei colloqui periodici con i propri congiunti, atteso che le prescrizioni censurate traggono il loro fondamento dalla peculiare condizione restrittiva patita da tale categoria di carcerati, che legittima limitazioni alla libertà personale dell’individuo.
Per la difesa, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, tali prescrizioni erano connotate da “irragionevolezza, alla luce della brevità degli incontri, che imponeva di escludere pericoli per la sicurezza dall’esibizione di parti tatuate del proprio corpo”.
La suprema corte ricorda come la nota del 4 settembre 2019 – indirizzata ai direttori degli istituti penitenziari di Cuneo, L’Aquila, Novara, Milano Opera, Parma, Roma Rebibbia Nuovo Complesso, Spoleto, Sassari, Tolmezzo e Viterbo – tragga origine dalle relazioni trasmesse dalle direzioni delle strutture penitenziarie richiamate, che evidenziavano come, sempre più frequentemente, nel corso dei colloqui periodici, venivano “mostrati dai familiari tatuaggi realizzati su varie parti del corpo”.
Per gli ermellini, le disposizioni censurate “appaiono conformi al principio generale di ragionevolezza delle norme, atteso che l’esigenza di impedire la trasmissione di messaggi criptici durante lo svolgimento di colloqui periodici impone l’adozione di tutte le cautele necessarie a impedire la diffusione di messaggi criptici, all’interno o all’esterno della struttura penitenziaria, proprio alla luce della peculiare condizione restrittiva dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen.”.
E ancora: “A queste, imprescindibili, esigenze di sicurezza fa espressamente riferimento la nota emessa il 4 settembre 2019 dalla Direzione generale dei detenuti e trattamento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che, a proposito dei tatuaggi controversi, evidenzia come tali ‘immagini o scritte possono costituire un tentativo di aggirare le limitazioni imposte dal regime speciale e veicolare comunicazioni illecite tra i detenuti 41 bis ed i familiari'”.
“In questa cornice – conclude la cassazione – l’applicazione delle prescrizioni dipartimentali censurate deve ritenersi pienamente giustificata dall’esigenza di ‘impedire i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà (…) esigenza che appare rispettosa dei principi affermati dalla corte costituzionale, secondo cui al decremento di tutela di un diritto fondamentale del detenuto, anche quando sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., deve sempre fare riscontro un corrispondente incremento di tutela di un altro interesse, di rango pari o addirittura superiore“.
Silvana Cortignani
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