Viterbo – Patteggia due anni per truffa aggravata ma vuole un ulteriore sconto di pena, no alle attenuanti.
È stato bocciato dalla cassazione il ricorso di un 56enne d’origine napoletana contro la condanna a due anni di reclusione che gli è stata inflitta lo scorso 16 maggio dal tribunale di Viterbo.
L’uomo, imputato di truffa aggravata, ha patteggiato col consenso del pubblico ministero due anni di reclusione e mille euro di multa, con lo sconto di un terzo della pena previsto dal rito alternativo chiesto dalla difesa e dallo stesso 56enne che era presente all’udienza.
Il difensore, però, “alla luce della condotta collaborativa” del suo assistito si è rivolto alla suprema corte sostenendo che “le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere considerate prevalenti rispetto alla contestata e ritenuta recidiva” nonché la “errata valutazione della congruità della pena”, che “avrebbe dovuto essere meglio parametrata all’effettivo disvalore del fatto ed alla condotta concretamente posta in essere dall’odierno ricorrente”.
Gli ermellini, dichiarando inammissibile il ricorso, ricordano che “l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi ivi tassativamente indicate sicché l’imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”.
L’inammissibilità del ricorso, come succede in questi casi, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende “non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero”.
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